Nel processo di realizzazione dell’opera pubblica, la verifica della permanenza delle condizioni di avvio e, conseguentemente, della disponibilità delle aree, costituisce una fondamentale attività propedeutica prevista dalla legge ed attribuita essenzialmente al direttore dei lavori.
Sul punto, già la previsione, oggi in vigore, dell’art. 106 del DPR 207/2010 anticipa una prima e fondamentale valutazione del direttore dei lavori sulla disponibilità delle aree all’avvio della procedura di affidamento, volendo escludere impedimenti o circostanze che potrebbero compromettere la regolare esecuzione delle opere.
Sulla base di tali indicazioni di massima, la sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti, con sentenza del 25 settembre 2013, n. 644, ha ripercorso le condizioni per la sussistenza della responsabilità del direttore dei lavori nel caso in cui la realizzazione dell’opera sia stata da subito ostacolata dall’indisponibilità di alcune aree private a causa della mancata conclusione delle procedure di occupazione e della tardiva richiesta di bonifica da ordigni bellici presenti nelle zone da espropriare.
Seguendo il ragionamento dei giudici, la responsabilità amministrativa ed erariale si configura non nella ipotesi di semplice negligenza, trascuratezza ed imperizia, ma solo nel caso di una avventatezza ed irrazionalità tali da poter qualificare come “grave” il livello della violazione dei parametri della diligenza richiesti dal rapporto di impiego o di servizio, in relazione al quale i punti di riferimento sono più propriamente le regole della corretta amministrazione ed, in particolare, i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Nel caso esaminato, gli esiti delle verifiche istruttorie hanno individuato elementi di criticità nella realizzazione dell’opera principalmente per effetto dell’indisponibilità di alcune aree interessate dalla realizzazione dell’opera e della necessità della redazione di una variante in corso d’opera che ha implicato modifiche dimensionali e tipologiche rilevanti.
Di tali circostanze non può che ritenersi responsabile l’ufficio della direzione dei lavori perché colposamente ha disatteso la normativa di riferimento compiendo gravi inadempienze ed irregolarità in relazione alla consegna dei lavori appaltati, che sono stati realizzati con significativo ritardo e con aggravio di oneri finanziari.
Infatti lo stesso, tra l’altro, non ha adeguatamente rilevato nel verbale di consegna parziale gli impedimenti alla realizzazione dell’opera e non ha specificato l’assenza di autorizzazioni alla bonifica da ordigni bellici, né al permanere di tali impedimenti ordinato la sospensione lavori. Emerge pertanto la gravità del suo comportamento, in quanto la normativa era chiaramente definita e quindi il parametro legale cui improntare l’azione amministrativa era sufficientemente delineato
Ovviamente a tale responsabilità può aggiungersi in concorso anche quella del responsabile del procedimento se risulta pienamente consapevole, sin dal momento della consegna lavori, delle difficoltà di sgombero dei beni espropriati