La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 11), la legge 5 ottobre 1991,
n. 317 (articoli 5, 6 e 8), la legge 25 marzo 1997, n. 77 (articolo 1), la legge 25 febbraio
1992, n. 215 (articolo 5) hanno previsto agevolazioni e incentivi fiscali a favore di
determinate categorie d’impresa, fruibili anche mediante l’utilizzo di un credito
d’imposta.
Per consentire la fruizione di tali crediti d’imposta attraverso l’istituto della
compensazione, di cui all’art. 17 del decreto legge 9 luglio 1997 n. 241, nel tempo sono
stati istituiti appositi codici tributo (6703, 6713, 6714, 6717 e 6718).
Tenuto conto dei periodi ammessi ai benefici e delle modifiche normative
intervenute, il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica, con specifica nota, ha richiesto la soppressione dei suddetti codici
tributo, denominati come di seguito:
• “6703” denominato “Credito d’imposta incentivi fiscali per il commercio –
Art. 11 della L. 449/1997”;
• “6713” denominato “Credito d’imposta agevolazione per investimenti
innovativi – Artt. 5 e 6 della L. 317/1991 ”;
• “6714” denominato “Credito d’imposta agevolazione per spese di ricerca
– Art. 8 della L. 317/1991”;
• “6717” denominato “Credito d’imposta agevolazione per l’acquisto di
strumenti di pesatura – Art. 1 della L. 77/1997”;
• “6718” denominato “Credito d’imposta agevolazione per la promozione
dell’imprenditoria femminile – Art. 5 della L. 215/1992”.
Si precisa che l’efficacia operativa della soppressione di tali codici tributo
decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della presente
risoluzione.