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Rivalutazione dei beni immobili delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali

Sono pervenute richieste di chiarimento in merito alle modalità di
versamento delle imposte sostitutive di cui all’articolo 15, commi 19 e 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
In particolare le problematiche segnalate riguardano:
a) la misura del tasso di interesse da applicare in caso di pagamento rateale
delle anzidette imposte sostitutive;
b) l’applicabilità alle stesse della modalità di versamento rateale prevista
dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
a) Misura del tasso di interesse
Il secondo periodo del comma 22 dell’articolo 15 del citato decreto legge n.
185, prevede che in caso di versamento rateale delle imposte sostitutive di cui ai
commi 19 e 20 “sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali
con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento
di ciascuna rata”.

In sede di controllo della congruità e tempestività dei versamenti relativi
alle anzidette imposte sostitutive, è stata più volte riscontrata l’applicazione degli
interessi sulle rate successive alla prima, anziché nella misura del 3 per cento
indicata nella norma, nella misura (inferiore) del saggio legale di cui all’articolo
1284 c.c., vigente alla data di scadenza dei predetti versamenti.
In proposito si osserva che la norma in esame, pur facendo riferimento agli
“interessi legali”, ne fissa la misura al 3 per cento. Tale misura coincide con
quella del saggio degli interessi legali in vigore dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 20091
, ma non con la misura del predetto saggio vigente negli anni
successivi2
.
Al riguardo si ritiene che, con l’espressa indicazione della “misura del 3
per cento”, il legislatore abbia voluto prevedere l’utilizzo di un tasso fisso per
tutte le rate delle imposte sostitutive.
Infatti, la misura del saggio degli interessi legali, per sua natura variabile,
mal si concilia con l’indicazione di uno specifico tasso di interesse. Pertanto, ove
il legislatore avesse voluto far riferimento al saggio degli interessi legali, non ne
avrebbe indicato l’esatta misura.
Per quanto sopra, si ritiene che gli interessi previsti dall’articolo 15, comma
22, del decreto-legge n. 185 del 2008, siano dovuti, per entrambe le rate
successive alla prima, nella misura fissa del 3 per cento annuo, a prescindere
dalle diverse misure del saggio degli interessi legali in vigore alle date di
scadenza delle predette rate.

Considerato che l’ambigua formulazione della norma può aver indotto
dubbi interpretativi circa la corretta misura degli interessi da corrispondere, si
ritiene che sussistano le condizioni per escludere l’applicazione della sanzione
relativa ai maggiori interessi dovuti al tasso del 3 per cento rispetto alle misure

inferiori del saggio legale in vigore alle scadenze della seconda e terza rata. Ciò,
in ossequio al principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del
contribuente, sancito dall’articolo 10 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei
diritti del contribuente).
b) Modalità di versamento rateale
Il primo periodo del comma 22 dell’articolo 15 del citato decreto legge n.
185, prevede che le imposte sostitutive in argomento devono essere versate, a
scelta del contribuente“in un’unica soluzione entro il termine di versamento del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al
quale la rivalutazione è eseguita ovvero in tre rate di cui la prima con la
medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
relative ai periodi d’imposta successivi”.

La norma in commento disciplina in sostanza una specifica modalità di
rateazione applicabile per il versamento delle imposte sostitutive disciplinate
dallo stesso articolo 15.
E’ stato tuttavia riscontrato che alcuni contribuenti hanno provveduto al
pagamento delle somme dovute avvalendosi anche dell’ulteriore modalità di
versamento rateale prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 241 del
1997. La disposizione richiamata stabilisce che le somme dovute a titolo di saldo
e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale
importo, con la maggiorazione degli interessi nella misura del 4 per cento annuo3
.
Ciò premesso, si osserva che l’articolo 15 dispone espressamente che il
pagamento delle anzidette imposte sostitutive deve avvenire “in unica soluzione”
oppure, in alternativa, “in tre rate” aventi cadenza annuale, senza richiamare –
neanche indirettamente – le disposizioni dell’articolo 20 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997.

Si rileva, inoltre, che come già precisato in passato (cfr. circolare n. 50 del
16 giugno 2002) le imposte sostitutive non sono rateizzabili ai sensi dell’articolo
20 del decreto legislativo n. 241 del 1997, relativo alle sole somme dovute a
titolo di saldo e di acconto delle imposte scaturenti dalle dichiarazioni, ma tali
imposte possono essere dilazionate “qualora sia previsto dalle singole leggi
istitutive e con le modalità da esse stabilite”.
Ne consegue, pertanto, che i versamenti delle imposte sostitutive in
argomento, effettuati in rate mensili ai sensi del citato articolo 20 del d.lgs. n.
241 del 1997, sono eseguiti in ritardo rispetto alle scadenze previste dalla norma.
Tutto ciò precisato, occorre considerare che la citata circolare n. 50 risale al
2002 e che l’adozione di anomale modalità di versamento potrebbe essere stata
indotta da indicazioni suscettibili di essere interpretate in maniera non univoca.
Per quanto sopra esposto, in ossequio al richiamato principio di tutela
dell’affidamento e della buona fede, si ritiene che sussistano le condizioni per
escludere l’applicazione delle sanzioni per tardivo versamento nei confronti dei
contribuenti che si sono avvalsi della modalità di pagamento rateale di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

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