27 Luglio 2024, sabato
HomeMondoPunizioni severe contro il Razzismo e Negazionismo

Punizioni severe contro il Razzismo e Negazionismo

razzismoE’ al vaglio del Parlamento il disegno di legge che prevede l’introduzione di pene severe per il reato di negazionismo, attuando in pratica le intenzioni da decenni espresse nella ratifica di convenzioni internazionali contro l’odio razziale.

Il disegno di legge AS 54 presentato dalla senatrice Amati ed altri si propone di contrastare la recente e preoccupante diffusione del razzismo e dell’antisemitismo ed, in particolare, la negazione di fatti storici ampiamente documentati quali lo sterminio degli ebrei e di altre minoranze.

A questo scopo il ddl a prima firma della senatrice Amati proponeva l’introduzione del reato di negazionismo attraverso una modifica dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 654 del 1975, con la quale è stata ratificata la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. L’art. 1 del ddl Amati punisce con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque: 1. pone in essere attività di apologia, negazione, minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge n. 232 del 1999, 2. propaganda idee, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla superiorità o sull’odio razziale, etnico o religioso 3. con particolare riferimento alla violenza e al terrorismo, se non punibili come più gravi reati, fa apologia o incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l’impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili
Il testo dell’emendamento 1.2 (testo 2) Casson, Caliendo, D’Ascola approvato dalla Commissione Giustizia nella seduta del 15 ottobre 2013 ed interamente sostitutivo del testo del ddl cambia la configurazione del reato di negazionismo perché:
1) punisce “chiunque nega l’esistenza di crimini di guerra o di genocidio o contro l’umanità” inserendo questa figura di reato direttamente nel nostro sistema penale e precisamente all’articolo 414 nel codice penale;
2) la previsione di reato di negazionismo fa esclusivo e tassativo riferimento alla negazione dell’esistenza di crimini di guerra, crimini di genocidio, e crimini contro l’umanità, crimini che trovano la loro puntuale definizione negli articoli 6, 7 ed 8 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, ratificata in Italia in seguito all’approvazione della legge 12 luglio 1999, n. 232; la fattispecie di reato risulta quindi più chiaramente specificata rispetto al testo originario del ddl;
3) riconduce il reato di negazionismo all’istigazione a delinquere di cu all’art. 414 c.p. con la reclusione da 1 a 5 anni accanto alla pubblica apologia di uno o più delitti.
4) L’inserimento del reato di negazionismo all’interno dell’articolo 414 rende possibile configurarlo al pari dell’apologia di delitto anch’essa prevista nel medesimo articolo. Con riguardo all’apologia di reato, la Corte costituzionale ha affermato che ai sensi dell’art. 414 del codice penale è punibile “non la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti” (Corte cost. 4 maggio 1970, n. 65);
5) Modifica l’ultimo comma dell’art. 414 del codice penale che attualmente prevede che “se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà”. L’emendamento approvato inserisce tra i delitti per i quali la pena per l’istigazione o l’apologia è aumentata della metà anche crimini di genocidio, e i crimini di guerra, riprendendo fedelmente, anche in questo caso, le previsioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

MAR_1194Credo che questa azione parlmentare sia importante non solo a livello simbolico e teorico, ma soprattutto per dire una parola chiara contro l’odio razziale e l’offesa di intere popolazioni. Sono consapevole del fatto che i tribunali possono diventare casse di risonanza per il negazionismo. Tuttavia, facendo le somme, ritengo che il ddl sia un utile spinta per contrastare anche tra i giovani la recente e preoccupante diffusione del razzismo e dell’antisemitismo ed, in particolare, la negazione di fatti storici ampiamente documentati.
La storia deve farsi memoria per essere fruttuosa ed evitare che si ripetano disastri umanitari come quelli più o meno noti degli ultimi 100 anni. Non solo la shoa, ma ad esempio anche il popolo armeno, le tragedie dei popoli nella regione africana dei grandi laghi.
Negare la storia equivale alla negazione di un futuro ricco di questa memoria che, nella sua drammaticità, si fa fertile terreno per costruire un mondo diverso. L’esempio del percorso doloroso di riconciliazione aperto dal Sudafrica di Mandela deve diventare una lezione feconda per tutti.
Ufficio Stampa della Camera
Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti