Sulla raffica di avvisi di irregolarità sull’imposta sostitutiva (si veda ItaliaOggidel 9 e dell’1 ottobre) le software house e il Garante del contribuente fanno sentire la loro voce. Secondo i produttori dei programmi dichiarativi la rateazione dell’imposta sostituiva dovuta per la rivalutazione degli immobili era consentita dalle specifiche tecniche diffuse dalle stesse entrate. Secondo l’autorità di garanzia dei contribuenti della provincia autonoma di Trento gli avvisi in questione devono ritenersi illegittimi per violazione dell’articolo 10 della legge n.212 del 2000.
Scorrendo la missiva inviata dal produttore di software si scopre che anche la procedura di pagamento telematico (F24OnLine) consentiva l’abbinamento fra il codice tributo 1824 e il numero di rate, anche fino a sei, senza segnalazione di alcun tipo errore. Anche lo stesso articolo 15 del dl 185/2008, istitutivo della rivalutazione dei beni immobili, poteva facilmente indurre in errore il contribuente. In particolare, per il tenore letterale del comma 22 dell’articolo stesso nel quale si fa riferimento alle modalità e termini di versamento delle imposte dovute a saldo e acconto nella dichiarazione dei redditi.