19 Aprile 2024, venerdì
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Prescrizione del diritto alle prestazioni

Per quanto riguarda la valutazione della prescrizione del diritto all’indennizzo in capitale o in rendita nonché del diritto alla rendita ai superstiti, l’Istituto ha fornito specifiche istruzioni recependo l’attuale impostazione giurisprudenziale in materia. Posto che il dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere, la domanda amministrativa di liquidazione della prestazione presentata entro 3 anni dal dies a quo, interrompe la prescrizione impedendo l’estinzione del diritto. Il termine triennale di prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui si esauriscono i termini fissati dalla legge per l’espletamento del procedimento amministrativo, fissati in 150 giorni e 210 per le revisioni. L’Istituto assicuratore precisa che l’effetto interruttivo della prescrizione del diritto è esteso anche ad eventuali altri atti stragiudiziali di esercizio del diritto (es. presentazione di opposizione o di eventuali solleciti rivolti all’Istituto per la definizione della richiesta di liquidazione delle prestazioni).  Quando invece l’atto interruttivo è successivo, la prescrizione triennale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione dell’atto suddetto, senza applicazione di alcun ulteriore periodo di sospensione. Eventuali atti istruttori dell’Istituto o eventuali provvedimenti negativi emanati dopo la scadenza dei termini previsti per la definizione del procedimento e, dunque, a seguito della formazione del silenzio-rigetto, non producono alcun effetto interruttivo, mentre eventuali provvedimenti di riconoscimento del diritto, sia pure in misura inferiore a quanto richiesto, producono l’interruzione del termine prescrizionale che, anche in questo caso, non è suscettibile di sospensione.

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