30 Aprile 2024, martedì
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Comunicazioni Iva – In caso di fusione per incorporazione con estinzione dell’incorporata l’obbligo ricade sull’incorporante

D: In caso di fusione per incorporazione intervenuta il 27 novembre 2012 che comporta l’estinzione della incorporata, l’incorporante è tenuta a trasmettere anche le operazioni rilevanti ai fini Iva anno 2012 del soggetto estinto con una comunicazione distinta e autonoma per i dati della incorporata oppure un’unica comunicazione riepilogativa contenente sia le operazioni rilevanti ai fini Iva della incorporata che della incorporante?

R: In attesa dell’eventuale pubblicazione di una Circolare da parte dell’Agenzia delle Entrate a chiarimento del Modello di Comunicazione Polivalente, è possibile seguire le linee guida tratteggiate nella Circolare n.24/E del 30 maggio 2011; il punto 2.2. della predetta, a chiarimento del Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Articolo 21. Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate, tratta le situazioni in cui, a seguito di operazioni straordinarie o comunque sostanziali, uno o più dei soggetti obbligati alla comunicazione risulti estinto. In tale frangente l’obbligo ricade sul soggetto che subentra negli obblighi di quello estinto. Se l’operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale hanno avuto luogo prima della scadenza del termine previsto per la comunicazione, il soggetto subentrante deve comunicare anche le operazioni del soggetto estinto relative alla annualità precedente, con una distinta ed autonoma comunicazione ed all’anno in corso con un’unica comunicazione riepilogativa.

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