7 Ottobre 2026, mercoledì
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Invalidità, la Consulta riscrive le regole: l’assegno non può scendere sotto i 603 euro

Storica sentenza della Corte Costituzionale: illegittimo il divieto d’integrazione al minimo per l’assegno ordinario d’invalidità previsto dalla riforma Dini del 1995. Cambia la tutela per chi lavora e si ammala.

La Corte Costituzionale mette fine a un’ingiustizia che durava da quasi trent’anni. Con una sentenza depositata nei primi giorni di luglio, i giudici hanno dichiarato illegittimo il divieto di integrazione al minimo per gli assegni ordinari di invalidità calcolati con il sistema contributivo, ovvero quello introdotto dalla riforma Dini del 1995 per chi ha iniziato a lavorare dopo tale data.

La pronuncia, destinata ad avere un impatto rilevante sul sistema previdenziale italiano, stabilisce che l’assegno ordinario d’invalidità non può, in nessun caso, essere inferiore al trattamento minimo garantito dalla legge: attualmente pari a 603 euro al mese. E questo a prescindere dal metodo di calcolo contributivo applicato al beneficiario.

Il provvedimento in questione riguarda un trattamento previdenziale destinato ai lavoratori che, pur non essendo totalmente inabili, si trovano nell’impossibilità di continuare a svolgere un’attività lavorativa compatibile con le proprie competenze e condizioni di salute, a causa di una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo.

La Consulta smonta l’impianto della riforma Dini

Il divieto di integrazione al minimo per gli assegni liquidati secondo il sistema contributivo era stato introdotto dall’articolo 1, comma 16, della legge 335 del 1995, la cosiddetta riforma Dini. Secondo quella disposizione, chi non aveva versato contributi prima del 1996 non poteva beneficiare di alcuna integrazione al minimo. Una scelta che la Corte ha ritenuto oggi irragionevole e incostituzionale, perché viola l’articolo 3 della Costituzione, che tutela il principio di uguaglianza, e rende ancora più fragile chi è già colpito da una condizione d’invalidità.

Nel testo della sentenza, i giudici osservano che “l’eliminazione dell’integrazione al minimo per l’assegno ordinario d’invalidità liquidato con il sistema contributivo non è funzionale a garantire la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale”, che era il principale obiettivo dichiarato della riforma. Questo perché le risorse per la copertura dell’integrazione al minimo non provengono dai contributi previdenziali, bensì dalla fiscalità generale, così come avviene per le prestazioni assistenziali.

Un vuoto di tutela per gli invalidi ancora in età lavorativa

Particolarmente rilevante è la considerazione della Corte sulle conseguenze concrete che la norma impugnata ha avuto, e avrebbe continuato ad avere, sulla vita delle persone. L’assegno ordinario d’invalidità, ricordano i giudici, può essere richiesto e ottenuto in età ben lontana da quella della vecchiaia, ovvero anche molti anni prima dei 67 anni previsti per l’assegno sociale.

Di conseguenza, una persona in età lavorativa, ma con una capacità ridotta da una condizione invalidante, rischia di restare senza alcun reale sostegno economico. Un pericolo tutt’altro che teorico, specie per chi non ha diritto all’assegno di invalidità civile, non può contare sull’assegno unico o su quello di inclusione, o non ha familiari a carico che diano diritto ad altri strumenti di supporto. E, al tempo stesso, non ha la possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro con mansioni compatibili con le proprie condizioni.

Una prestazione che non può essere equiparata a una pensione anticipata

Secondo la Corte, la natura dell’assegno ordinario d’invalidità lo distingue radicalmente da altri trattamenti pensionistici: non rappresenta una forma di pensionamento anticipato, ma una misura pensata per compensare una perdita di capacità lavorativa importante e duratura, intervenuta durante l’età attiva. Proprio per questo, non può essere trattato alla stregua di una pensione contributiva piena.

La sentenza sottolinea che chi accede all’assegno d’invalidità ha spesso versato pochi contributi proprio a causa della sua condizione di salute, che ha impedito la prosecuzione della carriera lavorativa. Pretendere che l’importo dell’assegno sia commisurato solo ai contributi versati significherebbe ignorare questa realtà e condannare molte persone a una soglia di sopravvivenza inaccettabile.

Il principio di uguaglianza al centro della decisione

Per tutte queste ragioni, la Consulta ha stabilito che l’articolo 1, comma 16, della legge 335/1995 è incostituzionale nella parte in cui assimila l’assegno ordinario d’invalidità agli altri trattamenti pensionistici calcolati con il sistema contributivo, escludendolo dall’applicazione dell’integrazione al minimo. La lesione riguarda in primo luogo il principio di uguaglianza sostanziale (articolo 3 della Costituzione), senza neppure bisogno – ha osservato la Corte – di esaminare nel dettaglio la violazione dell’articolo 38, che tutela i diritti dei cittadini inabili al lavoro.

Una sentenza che riscrive la protezione sociale

La pronuncia della Consulta non è solo un chiarimento giuridico, ma una vera e propria svolta nella tutela della disabilità in ambito previdenziale. Essa impone una revisione immediata dei criteri con cui l’INPS determina l’importo degli assegni ordinari d’invalidità e garantisce che nessun lavoratore, colpito da una condizione invalidante, venga lasciato con un sostegno economico inferiore al minimo vitale.

È un cambio di paradigma, che afferma il principio per cui anche dentro un sistema contributivo puro non può mancare una soglia di dignità. Perché la giustizia sociale, afferma la Corte, non si misura solo con il bilancio, ma soprattutto con la condizione concreta delle persone.

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