2 Ottobre 2026, venerdì
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Diritto all’oblio, quali prospettive?

A cura del Prof. Antonio Pasquale

Diversamente dal diritto alla riservatezza, il diritto all’oblio si sostanzia nell’impedire che fatti già resi di pubblico dominio (e quindi sottratti ala riserbo), possano essere rievocati, nonostante il tempo trascorso ed il venir meno del requisito dell’attualità. Si tratta quindi di un diritto di creazione giurisdizionale, mutuato dai Paesi anglosassoni (diritto di essere dimenticato), privo di una tutela normativa specifica. Occorre quindi una riflessione seria sulla necessità di una tutela normativa precipua inerente il “diritto di essere dimenticati”.

Allo stato attuale il progresso della tecnologia e l’evoluzione dei mezzi di comunicazione di massa hanno inciso sulle modalità e sui contenuti delle comunicazioni, rappresentando una spinta all’evoluzione della giurisprudenza in materia di riconoscimento del diritto. Purtroppo la facilità con cui si veicola sul web qualsiasi tipo di dato ha decuplicato il diritto di informazione degli utenti della rete, mettendo a rischio il diritto all’oblio del singolo, facendo sorgere l’interesse a proteggere informazioni del proprio passato dalla conoscenza altrui, ricavabile dall’accesso delle banche dati on line. Il diritto all’oblio viene solitamente tutelato da operazioni di bilanciamento compiute dal giudice, sovente chiamato a sopperire all’inerzia del legislatore e a contemperare l’interesse della collettività ad essere informata con il diritto del singolo, che chiede l’inibizione della conoscenza del pubblico rispetto a fatti che il tempo ha sepolto. L’intervento del giudice quindi è sollecitato dai protagonisti di avvenimenti di cronaca, già di pubblico dominio, che, dopo tempo, hanno chiesto la tutela della loro esigenza di oblio, lamentando l’esposizione alla pubblica notorietà delle proprie vicende personali, riproposte dai mezzi di comunicazione ad elevata diffusività.

Nonostante la cogente attualità del tema e delle sue implicazioni, manca un dato normativo predefinito, decorso il quale matura il diritto di un soggetto a non essere più ricordato. In definitiva la valutazione caso per caso viene compiuta dal giudice, pur lasciando ampio margine di riflessione sulle conseguenze dell’esposizione mediatica e sull’esigenza di una più ampia informazione in materia di diritti connessi all’uso della rete e alla gestione della propria reputazione virtuale.

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