Non un’assoluzione piena, ma nemmeno una condanna: il caso Pandorogate si chiude con una formula che lascia aperti più interrogativi di quanti ne risolva. Nelle motivazioni della sentenza del 14 gennaio, il giudice Ilio Mannucci Pacini mette nero su bianco un punto cruciale: Chiara Ferragni e gli altri imputati “non sono stati assolti nel merito”, ma allo stesso tempo “le condotte non sono rimaste impunite” e le vittime “non sono rimaste insoddisfatte sul piano risarcitorio”.
Una linea interpretativa che fotografa un procedimento chiuso per ragioni tecniche, più che per un pieno chiarimento giudiziario dei fatti.
Pubblicità ingannevole, ma senza giudizio definitivo
Il Tribunale di Milano riconosce, in continuità con quanto già rilevato dall’Autorità garante, la presenza di una comunicazione commerciale “ingannevole”. Le campagne dei “Pandoro Pink Christmas” Balocco del Natale 2022 e delle uova pasquali Dolci Preziosi (2021-2022) presentavano infatti, secondo il giudice, una “natura decettiva”, soprattutto nel collegamento tra l’acquisto dei prodotti e le finalità benefiche.
Eppure, proprio su questo punto si consuma il paradosso processuale: il giudice non è entrato nel merito. La ragione sta nella caduta dell’aggravante della minorata difesa, inizialmente contestata per il presunto sfruttamento della platea di follower dell’influencer.
Senza aggravante, il reato si riduce a truffa semplice, perseguibile solo a querela di parte. Querela che è stata nel frattempo ritirata dopo i risarcimenti versati.
Risarcimenti e fine del procedimento
Determinante, infatti, è stato il pagamento di oltre 3,4 milioni di euro da parte dell’imprenditrice digitale. Le somme sono state destinate alle associazioni dei consumatori e a singoli acquirenti, tra cui una pensionata che aveva acquistato diversi pandori con finalità benefiche.
Questo passaggio ha portato all’estinzione del reato, rendendo di fatto impossibile per il giudice pronunciarsi sulla colpevolezza o innocenza nel merito.
Un quadro “quantomeno dubbio”
Le 59 pagine di motivazioni restituiscono comunque una valutazione non neutra. I contenuti pubblicati – comunicati stampa, post e stories – vengono descritti come caratterizzati da espressioni “talvolta ambigue”, altre volte tali da suggerire una connessione diretta tra acquisto e beneficenza.
Un elemento che contribuisce a delineare, secondo il giudice, un quadro “quantomeno dubbio” sia sulla veridicità dei messaggi sia sulla loro effettiva capacità ingannatoria.
Il peso delle decisioni già adottate
A rafforzare questa lettura, anche i precedenti interventi sanzionatori dell’Antitrust e l’impianto accusatorio della Procura, che aveva chiesto una condanna a un anno e otto mesi. Tutti elementi che, scrive il giudice, non consentono “a colpo d’occhio” di escludere il carattere ingannevole delle campagne.
Ma non basta per una sentenza di condanna. Né per un’assoluzione piena.
Una vicenda chiusa, ma non chiarita
Il Pandorogate si chiude dunque senza una verità giudiziaria definitiva sul piano penale. Resta una doppia traccia: da un lato il riconoscimento di pratiche comunicative discutibili, dall’altro l’impossibilità di accertare formalmente il reato.
Una conclusione che, più che archiviare il caso, lo consegna al dibattito pubblico: sul rapporto tra influencer marketing, beneficenza e trasparenza verso i consumatori.
