27 Gennaio 2026, martedì
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Il pasticcio del deposito legale: così si scoraggia il self publishing

Aggiornamenti silenziosi, obblighi poco chiari e sanzioni fino a 1.500 euro: la normativa sull’autoeditoria diventa un labirinto

A cura di Gilberto Borzini

Tra interpretazioni retroattive, responsabilità che oscillano tra autore e piattaforme e confini giuridici mai definiti, la legge sul deposito legale sembra più orientata a difendere l’editoria tradizionale che a tutelare il patrimonio culturale nell’era digitale.

Forse gli autori si sono stufati – giustamente – di vedersi domandare soldi dagli editori per pubblicare i propri titoli. O forse i lettori si sono stancati di spendere non meno di 20 euro per titolo quando i titoli stessi hanno poche decine di pagine, sono stampati in corpo leggibile a una talpa e interlinea abbondanti, generalmente con scarsi contenuti. O forse ancora alcuni bravi giornalisti scrivono libri molto banali, in virtù della loro nomea conquistata nei giornali o nel prime-time televisivo. O forse ancora mancano alla vista le figure di intellettuali che costellavano l’editoria del secolo scorso, al punto che le maggiori editrici di saggistica riciclano a piè sospinto titoli noti negli anni ’70. O forse ancora il libro è divenuto puro intrattenimento, al punto che nelle grandi librerie scompaiono scaffali di filosofia e sociologia per dare posto al pop e alla psicobanalisi come la chiama Crozza.

O forse il costo della stampa si ammortizza col riciclo della carta e grazie ai contributi ministeriali, per cui all’editore non serve più neppure vendere. O più semplicemente l’editore combatte una battaglia impari con un mercato radicalmente modificato dall’avvento della tecnologia che consente ai più di editare in autonomia.

La nuova norma

Si legge allora alla pagina del deposito legale del sito dei beni culturali come segue:

“A seguito dell’emanazione del regolamento di attuazione (DPR 3 maggio 2006, n. 252) è entrata in vigore dal 2 settembre la legge 106/2004 recante “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico.

In particolare, si evidenzia che le opere la cui prima tiratura sia inferiore ai 200 esemplari, a norma del D.P.R. 252/2006 art. 9, sono escluse dall’obbligo di deposito presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma. In questi casi è prevista la consegna di una sola copia per l’Archivio Nazionale (alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze) e una sola copia per l’Archivio Regionale, individuato con Decreto del Ministro del 28 dicembre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 14/2/2008.

Si applica al self-publishing, anche con tiratura superiore alle 200 copie, l’esonero parziale a norma dell’art. 9 del DPR n. 252/2006. Pertanto vanno inviate solo 2 copie del libro, una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e una alla biblioteca depositaria della provincia in cui l’autore risiede.
Si fa presente che alcuni chiarimenti concernenti l’applicazione del Regolamento, sono stati pubblicati dalla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore sul sito http://www.bibliotechepubblichestatali.it/.

Si noti che le nuove indicazioni sono state inserite nel sito pochi giorni fa, quindi nel 2026, ma l’inserimento sembra far parte integrante, come fosse retroattivo, dei precedenti DPR del 2006 e del DM 2008. Insomma, si impone ai self publisher di trasmettere sia alla Biblioteca Nazionale centrale di Roma sia a quella di Firenze una o due copie del libro prodotto, a seconda della “tiratura”, pena ovviamente salate sanzioni, fino a €1.500,00 come indicato dall’art 7 della legge 106/2004.

Che Pasticcio!

La confusione è massima, visto che stando alla Legge gli obbligati al deposito legale sono

a) l’editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
b) il tipografo, ove manchi l’editore;

Il che, in ambito di Self Publishing, fa ricadere la responsabilità in primis sulla piattaforma utilizzata, sia essa ilmiolibro di kataweb o kdp di amazon, e in sua assenza sull’autore, visto che non si riesce bene a capire se le piattaforme di maggiore utilizzo siano da considerarsi editori o tipografie e, in termini di cavilli, se la norma si applichi agli editori e tipografi che insistono sul territorio nazionale o anche a quelli che operano altrove, tanto in territorio UE che extra UE.

Alcuni titoli si stampano in Cina, altri in Polonia, e se il mercato preferenziale  scelto dall’autore è .com ci si domanda se il titolo debba essere conferito o meno, data il mercato extraterritoriale di riferimento. Forse la norma dovrebbe meglio specificare i termini di riferimento anche in materia di nazionalità dell’autore, dell’editore e del tipografo o indicare se l’obbligo investe l’imposizione fiscale italiana o meno, ovvero se debba essere consegnato un titolo che si vende, tramite un complesso operativo online, in ambito fiscale extranazionale.

Insomma: la norma è talmente poco chiara da far pensare non tanto alla volontà di conservare il patrimonio culturale italiano, come da articolo 1 della legge indicata, ma piuttosto di scoraggiare l’autoeditoria favorendo gli interessi, fin qui legittimi, degli iscritti alla FIEG, all’ANES e all’USPI, ovvero gli editori strutturati.

Norme e “manine”

La parte più fastidiosa di questa vicenda è che la novità relativa ai “self publisher” sia stata aggiunta pochi giorni fa ma appaia come parte integrante della stesura originaria, ovvero si voglia fare intendere come retroattiva, e le solite malelingue più o meno complottiste sostengono addirittura che dietro la manina anonima che ha modificato le indicazioni vi possano essere gli interessi di una nota editrice ben rappresentata in parlamento e persino all’interno del governo nazionale.

Noi ovviamente non crediamo affatto a simili interpretazioni che reputiamo grottesche, soprattutto quando riguardano un partito che alla Libertà fa esplicito riferimento.

Però, come diceva quel demonio di Andreotti, “a pensar male si fa peccato ma quasi sempre ci si azzecca”.

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