16 Agosto 2026, domenica
HomeItaliaCronacaRevenge porn anche su OnlyFans: la Cassazione condanna chi condivide video privati...

Revenge porn anche su OnlyFans: la Cassazione condanna chi condivide video privati con terzi

La Suprema Corte stabilisce che i contenuti erotici pubblicati su piattaforme a pagamento possono essere visualizzati solo dal destinatario autorizzato. Diffonderli ad altri integra il reato di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. Il caso di Pavia diventa un precedente destinato a segnare la giurisprudenza sul tema.

La Corte di Cassazione ha tracciato una linea netta sui limiti della condivisione di contenuti erotici online: anche su piattaforme come OnlyFans, il consenso della persona ritratta si ferma alla fruizione da parte del singolo destinatario. Diffondere a terzi quei materiali significa commettere un reato.

Con una ordinanza depositata il 2 settembre, la quinta sezione penale della Suprema Corte ha riconosciuto la piena applicabilità della norma sul revenge porn (articolo 612-ter del codice penale) anche nel caso di contenuti provenienti da piattaforme erotiche a pagamento. Una decisione che nasce da una vicenda accaduta a Pavia durante il lockdown e che potrebbe avere conseguenze di rilievo nella tutela della privacy e dell’autodeterminazione sessuale sul web.

Il caso di Pavia: dal consenso limitato alla condanna

La vicenda risale al 2021, in piena pandemia. Tre amici, due dei quali vicini di casa, condividono un rapporto di confidenza e curiosità reciproca. Una di loro decide di iscriversi a OnlyFans, piattaforma in cui gli utenti possono pubblicare, a pagamento, contenuti erotici o esplicitamente sessuali. I due amici sono tra i suoi primi abbonati.

Ma a ottobre dello stesso anno, uno dei giovani – violando la fiducia della ragazza – inoltra via WhatsApp un video esplicito della donna a un quarto soggetto, estraneo al gruppo originario. È questo gesto a innescare la querela presentata il 12 novembre 2021 e a dare avvio al procedimento penale.

Il Giudice per l’udienza preliminare (Gup) di Pavia condanna l’imputato a cinque mesi e dieci giorni di reclusione per diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. Tuttavia, la Corte d’Appello di Milano ribalta la decisione, accogliendo il ricorso della difesa e dichiarando di “non doversi procedere per tardività della querela”.

Secondo i giudici di secondo grado, infatti, il termine per sporgere denuncia sarebbe dovuto decorrere dal momento in cui la vittima aveva condiviso volontariamente il video su OnlyFans, cioè dal febbraio 2021.

La Cassazione: “Il consenso non si estende alla diffusione”

La Cassazione ha però smentito questa interpretazione, ristabilendo un principio fondamentale: il consenso espresso dalla persona ritratta è limitato all’uso previsto nel contesto specifico della piattaforma, e non si estende a ulteriori condivisioni.

Nel testo della decisione, di una ventina di pagine, gli ermellini precisano che “il consenso espresso dalla persona ritratta al momento della condivisione (nel caso di specie, a pagamento) è circoscritto alla facoltà di visualizzazione del solo destinatario del contenuto”. Per questo motivo, “integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi lo trasmetta a terzi senza il consenso della persona ritratta”.

In altre parole, il diritto a visualizzare un contenuto non equivale al diritto di condividerlo. E la diffusione a persone diverse da quelle autorizzate costituisce a tutti gli effetti revenge porn, indipendentemente dal fatto che i materiali provengano da piattaforme come OnlyFans o da contesti privati.

Una pronuncia che rafforza la tutela delle vittime

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che la querela della vittima è pienamente tempestiva, poiché il reato si è consumato solo nel momento in cui il video è uscito dal “ristretto circuito di condivisione a tre”, cioè a ottobre 2021.

Per l’associazione Differenza Donna, la decisione rappresenta un passo importante nella tutela della libertà e della dignità delle donne in rete. “Ha il merito di argomentare la decisione tenendo conto dei principi espressi dalla Convenzione di Istanbul, che è legge dello Stato italiano e che pone al centro dell’accertamento giudiziario il consenso della persona offesa”, osserva l’avvocata Teresa Manente.

“È fondamentale riconoscere la libertà di autodeterminazione sessuale anche nella pratica, oggi molto diffusa, degli scambi di immagini intime online – aggiunge la legale –. Le giovani donne sono particolarmente esposte al pericolo di una diffusione non consensuale delle immagini dei propri corpi, e la giurisprudenza deve garantire loro una protezione effettiva”.

Un precedente giuridico di rilievo

La pronuncia della Cassazione non solo ristabilisce la condanna, ma apre un fronte interpretativo decisivo per il futuro. I giudici hanno infatti sottolineato che anche nelle piattaforme dove non è consentito il download dei file – come OnlyFans – resta valido il principio che vieta la diffusione non autorizzata.

Il messaggio è chiaro: chi accede a contenuti erotici online lo fa a titolo strettamente personale. Ogni ulteriore condivisione, anche in buona fede o tra amici, può costituire reato.

Con questa ordinanza, la Corte rafforza la cornice giuridica del revenge porn nell’era digitale, ricordando che il consenso non è mai trasferibile né presunto. È un diritto individuale, che cessa dove comincia la violazione della privacy e della dignità dell’altro.

Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti