4 Ottobre 2026, domenica
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Riscossione, arriva il discarico automatico: svolta nel nuovo Testo Unico

Dal 2025 l’Agenzia delle Entrate Riscossioni rinuncerà al recupero forzoso dei crediti dopo 5 anni, salvo eccezioni. Ma il debito non scompare: attenzione a prescrizione e riattivazioni.

A cura di Dott.ssa Mariarosaria Rusciano

L’Art. 211 del D. Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, rubricato come Nuovo Testo Unico della Riscossione, introduce importanti disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, al fine di assicurare al sistema maggiore efficacia ed imparzialità, inserendo l’istituto del discarico automatico dei ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossioni.

I ruoli affidati alla Agenzia delle Entrate Riscossioni decorsi 5 anni dal loro affidamento, ad eccezione di quelli i cui crediti sono oggetto di procedure esecutive, concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del codice della crisi d’impresa subiscono il discarico, vale a dire che i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2025 e non riscossi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento subiscono il provvedimento di discarico, a mezzo del quale l’Agenzia rinuncia formalmente alla riscossione di un credito.

In altre parole, dalla lista delle somme da riscuotere non sarà più visibile il ruolo discaricato, né tantomeno sul debito discaricato potrà essere attivato o proseguiti pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche o altre azioni esecutive.

Attenzione a non incorrere nell’errore che, non significa che il debito viene automaticamente cancellato, ma semplicemente che l’ufficio impositore, tramite l’ente di riscossione, decide che non ha più senso insistere per incassarlo, ma è altrettanto importante sapere che, in alcuni casi, l’ente impositore potrebbe decidere di riattivare la procedura, qualora dovessero emergere nuovi beni o elementi del contribuente non noti in precedenza.

Il provvedimento di discarico del debito non coincide necessariamente con la prescrizione, in quanto rappresentano due momenti significativamente diversi.  Il primo è un atto amministrativo interno, il secondo è una norma di legge che stabilisce in quanto tempo un credito si estingue. Per questo motivo, anche se un debito è stato discaricato, potrebbe comunque risultare ancora formalmente presente nei sistemi informatici delle agenzie fiscali, almeno fino a quando non interviene la prescrizione o la cancellazione formale.

Con il provvedimento di discarico di una cartella di pagamento l’ente creditore (come Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL ecc.) comunica all’Agenzia delle Entrate Riscossioni  che rinuncia al recupero forzoso di un credito iscritto a ruolo in quanto diventato definitivamente inesigibile, con esposizione motivata. Trattandosi di una procedura interna tra l’ente che ha emesso il debito e il soggetto che lo ha preso in carico per la riscossione, al contribuente non notiziata alcuna comunicazione in merito.

Per il contribuente, il discarico rappresenta una fase di sospensione o archiviazione della pretesa fiscale, ma non comporta la cancellazione automatica del debito.

L’istituto del discarico, parziale o totale, non impedisce all’ente di agire direttamente, ad esempio con un nuovo avviso di pagamento, ma esso rappresenta una procedura amministrativa attraverso la quale l’ente creditore:

  • Riconosce ufficialmente la inesigibilità di una cartella da parte dell’Agente della Riscossione;
  • Esonera l’Agenzia delle Entrate Riscossioni ad effettuare ulteriori tentativi di recupero forzoso;
  • Archivia nel proprio bilancio il carico fiscale.

Per molti contribuenti che vivono con l’ansia da pignoramento, occhio all’estratto di ruolo presso Agenzia delle Entrate Riscossioni (online con SPID o presso  sportello) per verificare se un debito è stato discaricato.

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