A cura dell’Avv. Prof. Luca Barbuto
L’Imu (imposta municipale unica sugli immobili) è un’imposta dovuta dal proprietario del
bene, – dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, – dal genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, – dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali, – dal locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria.
L’imposta è dovuta sui beni immobili, sulle aree fabbricabili e sui terreni agricoli, ad esclusione dell’abitazione principale, intesa come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, nonché le pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie.
Secondo il dato normativo, ai fini dell’esenzione dal tributo dell’abitazione principale, occorre la sussistenza del doppio requisito della residenza e della dimora abituale che devono ricorrere nello stesso tempo.
Il quesito che ci si pone riguarda il caso, non infrequente, di richiesta esenzione dal tributo,
nel caso di doppia abitazione principale, ovvero il caso in cui i coniugi, proprietari di due
abitazioni, risiedano nelle stesse ed in comuni diversi.
Al quesito in premessa ha dato risposta la Suprema Corte di cassazione con sentenza del 2024 n. 19684 per la quale, Il contribuente non può usufruire dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale, se presso l’immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica. Infatti, il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l’esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile sussiste e coinvolge anche il mantenimento dell’esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare siano stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi purché,
pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, sia stata stabilita la residenza anagrafica
nell’immobile per il quale l’esenzione sia stata invocata.
Secondo la Corte quindi, il diritto all’esenzione IMU per l’abitazione principale spetta, salvo
l’accertamento di comportamenti elusivi, a ciascuna delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile che, a causa di comprovate esigenze di vita, abbiano fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi. La pronuncia in esame rappresenta un importante precedente giurisprudenziale in materia di IMU, ampliando la portata dell’agevolazione per
l’abitazione principale, riconoscendo l’esistenza di due distinte abitazioni principali quando
sussistano concrete necessità che obbligano i componenti del nucleo familiare a dimorare in
immobili separati.
L’ordinanza in esame ha sicuramente rilevanti ricadute sul piano pratico per le coppie coniugali o unite civilmente che, per motivi di forza maggiore, siano costrette a vivere in immobili diversi. In tali ipotesi, i contribuenti potranno beneficiare dell’esenzione IMU su entrambi gli immobili, a condizione che dimostrino l’esistenza di concrete esigenze che giustifichino la loro dislocazione abitativa.