29 Aprile 2024, lunedì
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Praticante Avvocato abilitato Dott. Pietro d’ Ardes: Riflessioni sulla Giustizia Penale

A cura di Ionela Polinciuc

In questa intervista, esploreremo alcuni fondamentali concetti relativi al diritto penale e al sistema penitenziario, focalizzandoci sul ruolo della pena nel recupero del condannato e sulle politiche pubbliche volte a favorire la responsabilizzazione e la reintegrazione sociale dei detenuti. Insieme al Praticante Avvocato abilitato dott. Pietro d’ Ardes per comprendere meglio come le leggi e le pratiche attuate possano influenzare il percorso di recupero dei condannati e promuovere una maggiore collaborazione tra istituzioni penitenziarie e organizzazioni di supporto al reinserimento.

Dott. D’Ardes: Quale è il ruolo della pena nel diritto penale e come dovrebbe essere finalizzata per favorire il recupero del condannato?
Nel nostro ordinamento penale, per espressa previsione Costituzionale, la pena deve
tendere alla rieducazione del reo, favorendo il suo reinserimento nella società; principio
che è stato reso effettivo in seguito alla promulgazione della Legge n. 354/1975, di
modifica del vecchio regolamento penitenziario. La nostra Costituzione cristallizza nell’art.
27 il significato di responsabilità penale e la funzione della pena e recita al comma 3 “le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d’umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato” Mentre nella prevenzione generale la pena
serve innanzitutto a intimidire gli altri, coloro cioè che non hanno ancora commesso il
delitto (ma che potrebbero farlo se non ne venissero dissuasi), nella prevenzione speciale
il castigo serve all’autore stesso del delitto il quale, almeno per il futuro, deve essere
distolto
Come può la resipiscenza influenzare il processo di reinserimento lavorativo dei condannati?
Nel diritto penale la responsabilità  del colpevole ha efficacia esimente o attenuante sulla
punizione del reato, per considerazioni fondate sia su motivi di giustizia (minore entità
dell’offesa al diritto) sia su ragioni sintomatiche (minore capacità a delinquere). La
resipiscenza è un momento importante nel percorso del condannato poiché lo stesso si
rende conto della sua precedente condotta deviante, riconosce i propri errori ed è animato
da una voglia di ricominciare nel rispetto dei principi di giustizia.
Quali sono i principi guida della giustizia ripartiva e in che modo possono
contribuire alla rieducazione dei condannati?

I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il
dialogo esteso ai gruppi parentali [conferencing] e i consigli commisurativi. La giustizia
riparativa o giustizia rigenerativa (in inglese restorative justice) è un approccio che
consiste nel considerare il reato principalmente in termini di danno alle persone. Da ciò
consegue l’obbligo, per l’autore del reato, di rimediare alle conseguenze lesive della sua
condotta. La Giustizia riparativa si pone come obiettivo primario la presa in carico delle
vittime del reato, le quali, di norma, assumono un ruolo marginale all’interno del
procedimento penale. Nella giustizia punitiva la pena è afflittiva, e afflizione significa in
definitiva violenza, vale a dire esercizio di una forza fisica che coinvolge direttamente la
persona dell’autore, senza che si produca alcuna conseguenza nei confronti della vittima.
L ’art. 42 del decreto n. 150/2022 costruisce la nozione di giustizia riparativa a partire da
quella di programma: è giustizia riparativa “ogni programma che consente alla vittima
del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti
appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo
e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore”. La stretta
connessione con il concetto di programma ha fatto sì che la dottrina abbia ritenuto che il
modello tracciato dalla Riforma Cartabia sia da ascriversi tra quelli process-based view
Quale è l’importanza di creare un percorso che faciliti l’incontro tra la vittima e
l’autore del reato per favorire la conciliazione e la riparazione del danno?

Il crescente interesse nei confronti del contatto tra vittima e autore di reato, nella pratica
scientifica così come in quella clinica, si inserisce in generale nel contesto degli sviluppi
delle pratiche di Giustizia Riparativa (Restorative Justice, RJ). La giustizia riparativa è un
approccio nei confronti del crimine che dà alle vittime, agli autori di reati ed agli altri
individui coinvolti, una maggiore influenza nel modo in cui le conseguenze del reato sono
trattate. Le pratiche di giustizia riparativa danno maggiore rilevanza alla possibilità di
coinvolgere e tenere conto dei bisogni delle vittime e degli autori di reato. Queste pratiche
vogliono essere un mezzo di riparazione morale, psicologica e sociale. Le procedure ed i
possibili miglioramenti riguardanti il contatto tra vittime e autori di reato, o in generale
riguardanti le pratiche di giustizia riparativa, sono state spesso studiate prima della
sentenza come un’aggiunta al procedimento penale oppure in un contesto carcerario.
L’incontro tra vittima e autore di reato . I dati sono ancora insufficienti; si hanno poche
evidenze riguardo alle circostanze in cui potrebbe essere vantaggioso il contatto tra vittime
e autori di reato, così come non si sa molto della presenza di specifiche caratteristiche
degli autori di reato che potrebbero influenzare i risultati. Per questo, lo studio condotto nel
2020 da van Denderen e colleghi, ha avuto come scopo quello di esplorare, in quattro
ospedali psichiatrici forensi diversi, l’esperienza degli assistenti sociali durante l’incontro
tra vittima e autore di reato. In particolare, gli autori hanno intervistato 35 assistenti sociali
su 56 casi di reato, investigando: la psicopatologia degli individui, il reato commesso, la
relazione tra vittima e autore di reato, lo svolgimento del contatto e i possibili fattori di
promozione o di ostacoli che possono occorrere. Il risultato principale riguarda la capacità
degli autori che hanno commesso reati gravi e con severi disturbi mentali di avere
un contatto con la vittima, a seconda degli obiettivi e della tipologia di contatto. Infatti, gli
assistenti sociali non hanno riscontrato particolari categorie di disturbi mentali o di reati
che escludessero –“per definizione” e a priori– l’incontro.

In che modo il coinvolgimento attivo delle parti interessate può
migliorare l’efficacia dei programmi di reinserimento lavorativo dei condannati?

I programmi di giustizia riparativa a livello normativo
I principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale delle
Nazioni Unite (ECOSOC Resolution 2002-12).Sono programmi di giustizia riparativa
quelli che usano processi riparativi e cercano di raggiungere risultati riparativi; Per
processo riparativo si intende ogni processo in cui la vittima, l’autore dell’illecito e, dove
appropriato, ogni altra persona o componente della comunità che ha subito pregiudizio
a seguito del reato, partecipano attivamente nella risoluzione delle conseguenze del
crimine, generalmente con l’aiuto di un facilitatore; i processi riparativi possono
includere mediazione, conciliazione, conferencing e sentencing circles; per esito riparativo si intende un accordo raggiunto come risultato di un processo riparativo:
riparazione, restituzione e servizi di comunità finalizzati a soddisfare le esigenze e le
responsabilità individuali e collettive delle parti e raggiungimento della reintegrazione
della vittima e dell’autore del reato; sono parti la vittima, l’autore del reato e ogni altro
componente della comunità colpita da un crimine;il facilitatore indica una persona il cui
ruolo è quello di facilitare in modo equo e imparziale la partecipazione delle parti a un
processo integrativo. I valori sottesi a tali principi sono quelli relativi ad una giustizia che
sia inclusiva, capace di coinvolgere tutte le parte, equa, basata sulla considerazione dei
bisogni e delle risorse di tutti, promotrice di nuove possibili forme di partecipazione alla
vita sociale da parte del reo come della vittima. Raccomandazione del Consiglio
d’Europa CM/Rec(2018)8 adottata il 3 ottobre 2018 . I passaggi significativi della
recente raccomandazione attestano una vocazione di autentica progettualità, volta a
cogliere tutte le risorse che possano contribuire ad un miglioramento individuale e
collettivo. La giustizia riparativa è considerata infatti quale processo flessibile,
responsivo, partecipativo e di problem solving; può essere utilizzata a
complemento di procedimenti penali tradizionali, o in alternativa a essi; esprime
la necessità di promuovere una maggiore partecipazione degli stakeholder,
inclusi vittima e autore dell’illecito, altre parti coinvolte e la più ampia comunità,
nell’affrontare e riparare il pregiudizio causato dal reato; è un metodo attraverso il
quale i bisogni e gli interessi di queste parti possono essere identificati e soddisfatti in
maniera equilibrata e concertata. Il reo ha bisogno dunque di un’autentica
responsabilizzazione, mentre nell’impostazione formalistica del diritto penale è spesso
privo di reali occasioni per prendere coscienza delle conseguenze che le sue azioni
hanno causato in altre vite. La ricerca di soluzioni atte a far fronte all’insieme di bisogni
scaturiti a seguito del reato avviene attraverso il coinvolgimento attivo della vittima e
della stessa comunità civile. Con il nuovo modello, il problema centrale della giustizia
penale è la persona non solo come singolo ma come essere relazionale.

Quali sono le sfide principali nel promuovere la collaborazione tra le
istituzioni penitenziarie e le organizzazioni che supportano il reinserimento del
condannato?

Il trattamento cui è sottoposto il condannato è oggetto di una corposa normativa a livello
nazionale e sovrannazionale. Figura in modo particolare la Legge 26 luglio 1975, n.
354 (c.d. Ordinamento Penitenziario) la quale all’art. 1, in ossequio all’art. 27 Cost.,
prevede che il trattamento è volto alla rieducazione e al reinserimento del detenuto nella
società libera. È doveroso operare una distinzione a livello trattamentale caratterizzata da
un rapporto tra genus e species secondo il quale il detenuto è sottoposto
contemporaneamente a due tipi di trattamento: il primo -definito trattamento penitenziario- è di tipo generalizzato ed è comprensivo del rispetto della normativa in tema di vestiario, alimentazione, igiene e spazio vitale che spetta ad ogni detenuto nella camera di pernottamento e che non richiede il consenso del reo; il secondo di tipo personale quale
il trattamento rieducativo individualizzato che puo’ essere attuato solo previo consenso. In
particolare, il trattamento penitenziario, disciplinato dal Capo II dell’ordinamento
penitenziario (di recente modificato da tre Decreti Legislativi del 2 ottobre 2018, n.
121/2018, n. 123/2018 e n. 124/2018), deve avvenire nel rispetto della dignità dell’uomo
come ribadito da diverse pronunce della Corte Europea. La normativa in esame prevede
che ogni istituto sia dotato di locali adeguati alle esigenze di vita individuale, sufficientemente ampi, illuminati e riscaldati ove lo esigano le condizioni
climatiche e che abbia spazi ove poter svolgere attività in comune, culturali, formative,
sportive e religiose. Inoltre, è previsto che in istituto vi siano camere di pernottamento
(oggi non si chiamano più celle) singole o a più posti che garantiscano ad ogni detenuto
uno spazio vitale di almeno 3 mq. I detenuti possono utilizzare un proprio vestiario purché
sia a tinta unita e di foggia decorosa e nell’ipotesi in cui non ne dispongano lo stesso deve
essere fornito dall’amministrazione penitenziaria. Ancora, in istituto è assicurato l’igiene
personale attraverso l’ausilio di tutti gli oggetti necessari alla cura e alla pulizia sia della
persona, sia delle camere di pernottamento che dei locali. Importante è la questione circa
l’alimentazione disciplinata dagli artt. 9 o.p. e 11, 12, 13, 14, 15 reg. esec., la quale deve
essere adeguata ai bisogni essenziali dei detenuti, al loro credo religioso, al sesso, all’età
e ad eventuali patologie che richiedono una determinata alimentazione (ad. Es.
l’alimentazione ad hoc per i diabetici). Qualità e quantità dell’alimentazione sono stabilite
con decreto ministeriale (il quale deve essere aggiornato ogni cinque anni) il cui rispetto è
controllato da una commissione composta da tre detenuti e designata mensilmente a
sorteggio detta “Commissione cucina”. Il regolamento d’esecuzione prevede che debbano
essere somministrati giornalmente ai detenuti tre pasti agli adulti e quattro ai minorenni
indicando anche gli intervalli di tempo che devono trascorrere tra i vari pasti anche se la
definizione degli orari è rimessa al regolamento interno dell’istituto.

Come possono le politiche pubbliche sostenere e incentivare i
programmi di giustizia ripartiva per favorire la responsalizzazione e la reintegrazione sociale dei condannati?
In tema di trattamento rieducativo si prosegue all’analisi di una serie di istituti, previsti dal
Capo III dell’ordinamento penitenziario, cui lo stesso legislatore del 1975 ha attribuito
notevole importanza. Il trattamento rieducativo è caratterizzato dall’individualità in quanto è rivolto ad personam e ha inizio con l’osservazione scientifica, la quale è uno strumento
molto importante attraverso cui l’equipe trattamentale, composta dal direttore dell’istituto,
da un educatore e dai soggetti indicati dall’art. 80 o.p., individua tutti gli strumenti utili per
attuare il processo rieducativo che avviene attraverso una serie di colloqui con il detenuto
volti sia alla comprensione delle problematiche e del contesto familiare del reo, sia a far
emergere una riflessione nel condannato circa il fatto criminoso che ha commesso, le
motivazioni e le conseguenze prodotte senza far emergere alcun senso di colpa. L’equipe
redige il trattamento individualizzato entro sei mesi dal primo colloquio. Tutti i verbali dei
colloqui, il piano trattamentale, gli esiti verificati periodicamente e ogni altro documento
afferente al reo sono inseriti nella c.d. “Cartella personale del detenuto”. È doveroso
precisare che data la situazione cui versano gli istituti penitenziari italiani spesso
problematiche quali il sovraffollamento e la carenza di personale compromettono
l’attuazione e il buon esito dello stesso. Istituti tipici del trattamento rieducativo sono
l’istruzione che permette ai detenuti di conseguire titoli di studio o titoli professionali e di
accrescere il proprio livello culturale garantendo il libero accesso alla biblioteca presente in
ogni istituto. Si registra una elevata partecipazione ai corsi di istruzione della scuola
dell’obbligo e ai corsi professionali in quanto vengono rilasciati attestati spendibili nella
società libera. Il lavoro che puo’ avvenire sia in fase intramuraria attraverso l’espletamento
di mansioni prettamente domestiche – quali ad esempio il servizio cucina, pulizia degli
spazi comuni…-, che extramuraria permettendo al detenuto di poter uscire per recarsi sul
luogo di lavoro. Il lavoro extramurario avviene attraverso delle convenzioni stipulate tra
istituti penitenziari ed enti pubblici o privati con la sola eccezione che il detenuto non puo’ svolgere lavoro notturno. Sono riconosciuti ai detenuti-lavoratori gli stessi diritti dei
lavoratori della società libera. Il reinserimento dell’ex-detenuto nella società liberà avviene
ad opera dell’ufficio di esecuzione penale esterna (c.d. U.e.p.e.) il quale in collaborazione
con gli assistenti volontari cerca di assistere il liberato nel suo percorso di reinserimento
soprattutto attraverso dei colloqui che tendano a eliminare il senso di emarginazione dalla
società dovuto soprattutto al problema dell’etichettamento. Inoltre, si cerca per quanto
possibile di affidare al liberato un lavoro o presso istituzioni pubbliche o privato o presso le
stesse associazioni di volontariato per permettergli di vivere una vita dignitosa ed arginare
il rischio di recidiva.

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