3 Maggio 2024, venerdì
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Anche il 2022 può essere sanato 

A cura di Rino del Giudice 

Ravvedimento speciale per il periodo di imposta 2022: è questo il contenuto dell’emendamento presentato al decreto mille proroghe (dl 215/2023) e che riapre la sanatoria anche per l’ultimo anno oggetto di dichiarazione.

Il meccanismo è analogo a quello della disposizione originaria della legge n. 197 del 2022 con una rateazione che però opera in termini ridotti e cioè in quattro rate.

Con prima (od unica) scadenza fissata al 31 marzo 2024 e con sanzioni pari ad un diciottesimo del minimo.

Si profila una nuova tornata di ravvedimento speciale per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e, dunque, con un impatto previsto in relazione alle ultime dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Da un punto di vista operativo, viene richiamato anche il contenuto dell’articolo 21 del dl 34 del 2023 in base al quale il legislatore, recependo le indicazioni di prassi dell’Agenzia delle entrate è previsto che:

non rientrino nell’ambito di applicazione del ravvedimento speciale tutte quelle violazioni intercettabili mediante le disposizioni di cui agli articoli 36 bis del dpr 600 del 1973 e 54 bis del dpr 633 del 1972;

ai fini dell’accesso al ravvedimento speciale, la dichiarazione deve essere stata validamente presentata.

A questo proposito, va segnalato come ad oggi sia ancora in corso il termine di 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione in modo tale che la stessa, appunto, possa essere considerata validamente presentata.

Questo assumendo un termine ordinario di presentazione fissato al 30 novembre 2023.

Conseguentemente, una dichiarazione presentata entro il 28 febbraio 2024 potrà costituire elemento di “ammissione” anche al ravvedimento speciale nella sua nuova proroga.

Rispetto alle versioni precedenti della norma va detto che è disciplinata una rateazione più breve, in quanto è previsto che il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2024.

Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

In altri termini, dunque, entro il prossimo 31 marzo si dovrà presentare la dichiarazione integrativa ed effettuare il versamento delle somme dovute che, in termini di sanzioni, hanno la misura del 5 per cento e cioè un ammontare pari ad un diciottesimo della sanzione prevista per infedele dichiarazione che, come sanzione base, ammonta al 90 per cento della maggiore imposta dovuta.

Va ricordato, infine, che con riferimento all’ambito di applicazione sostanziale, in relazione alle violazioni commesse per effetto della mancata dichiarazione di attività detenute all’estero non rientrano nel ravvedimento speciale le violazioni legate al monitoraggio fiscale mentre, per converso, vi rientrano quelle legate agli aspetti reddituali correlati alle predette attività.

Da ultimo, va ricordato come la presentazione di un ravvedimento operoso ancorché nella forma agevolata, comporti la riapertura del termine di accertamento per le fattispecie oggetto di specifica integrazione e non dell’intero periodo di imposta.

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