A cura del Prof. Avv. A. Valerio Visone
L’amministratore di condominio nominato con delibera illegittima continua a esercitare legittimamente i poteri di rappresentanza del condominio sino alla nomina del nuovo amministratore.
Cass. civ., sez. II, ord., 27 dicembre 2023, n. 35979
A chi spettano le spese condominiali di guardiania notturna?
La Corte d’Appello di Napoli viene chiamata a decidere se possa ritenersi esonerato dalla corresponsione degli oneri per il servizio di guardiania notturna, svolto anche a tutela delle parti comuni, il condomino che, proprietario di due immobili riuniti, già vi partecipa per l’edificio in cui è ubicata la maggior superficie della propria abitazione.
App. Napoli, sez. VI, sent., 30 ottobre 2023
Il Tribunale di Pisa si pronuncia riguardo la differenziazione tra mancato rinnovo della nomina dell’amministratore di Condominio e revoca della stessa, nonché sulla contestuale nascita e riconoscimento del diritto al risarcimento del danno vantato dall’amministratore di Condominio revocato.
Trib. Pisa, sent., 11 ottobre 2023, n. 1249
Secondo la Cassazione, in tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da una strada laterale o da un’area privata o da un passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita.
Cass. civ., sez. III, ord., 18 gennaio 2024, n. 1992
Il contratto di vendita che non prevede il posto auto determina un’integrazione del prezzo
«In caso di automatico trasferimento del diritto di uso di area destinata a parcheggio, il diritto del venditore al corrispettivo integrativo dell’originario prezzo deve costituire oggetto di apposita autonoma domanda, la parte che, nel corso del giudizio sul riconoscimento del diritto d’uso sugli spazi vincolati, non l’abbia ritualmente avanzata, ben può proporla successivamente, senza che a ciò siano di ostacolo la precedente pronuncia di nullità del contratto stipulato e la conseguente integrazione “ope legis” […]»
Cass. civ., sez. II, ord., 15 gennaio 2024, n. 1436