26 Aprile 2024, venerdì
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IL SOVRAINDEBITAMENTO NEL SETTORE SPORTIVO –RIMEDI

A cura dell’ Avv. Prof. Luca Barbuto

La crisi economica che grava sul nostro paese ha investito diversi strati della società civile, quali consumatori, professionisti, ditte individuali ed imprese le cui difficoltà economiche risultano essere senz’altro aumentate a causadella pandemia e del conflitto Russia Ucraina. A ciò si aggiunga un significativo aumento dei tassi di interesse sui mutui a tasso variabile che ha portato un incremento considerevole delle rate, con estrema difficoltà ad adempiere per quei soggetti e quelle famiglie che hanno assunto contratti di finanziamento rapportati alle entrate fisse derivanti dallo stipendio.

L’impatto della crisi economica ha investito, per quello che interessa il presente contributo, anche il settore sportivo, sia professionistico che dilettantistico, nelle varie forme delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) – delle società sportive dilettantistiche (SSD) ed infine delle società sportive professionistiche le quali si differenziano tra loro per essere le prime (ASD)caratterizzate da una organizzazione di più persone che decidono di associarsi stabilmente  per realizzare un interesse comune, cioè la gestione di una o più attività sportiva, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica; le seconde (SSD) caratterizzate dall’assenza del fine di lucro ma costituite nella forma di società di capitali, che esercitano attività sportiva dilettantistica; ed infine, le società professionistiche la cui attività viene svolta a titolo oneroso e in modo continuativo nelle discipline regolamentate dal CONI ed esercitata nelle forme di società per azioni (spa) e di società a responsabilità limitata (srl).

Il primo quesito da porsi, per giungere poi in concreto alle soluzioni praticabili sul tema della risoluzione del debito, è se le ASD e le SSD possono essere assoggettate a fallimento ed altre procedure concorsuali. 

Normalmente le ASD risultano essere enti privi di scopo di lucro, il che potrebbe condurre ad affermare la non applicabilità,alle stesse, delle norme relative alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo), ma non sempre questa affermazione può essere considerata corretta posto che, l’orientamento dottrinale e quello giurisprudenziale offrono una risposta di segno opposto, nel senso che le ASD e le SSD sono potenzialmente sottoponibili ad una procedura fallimentare – infatti – se da un lato tali enti sono costituiti con una finalità che non comporta lo svolgimento di attività intesa in senso stretto come economica, non è da escludere tuttavia che l’attività economica sia effettivamente esercitata, anche in maniera eventualmente secondaria e strumentale rispetto a quella principale, con conseguente applicabilità della normativa fallimentare.

Per le Società Sportive Dilettantistiche la soluzione alla questione sembrerebbe invece più lineare dato che tali enti, costituiti come società di capitali o come cooperative, rientrano ancora più agevolmente nel novero delle imprese commerciali, con conseguente assoggettabilità delle stesse alle procedureconcorsuali.

Ma quali strumenti possono essere utilizzati dalle entità sopra citate per risolvere la crisi da sovraindebitamento?

Di certo, per le realtà associative anzidette possono trovareapplicazione gli strumenti di risoluzione della crisiintrodotti dal Legislatore con il Nuovo Codice della Crisi D’Impresa e dell’insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022quali, a titolo semplificativo, il concordato minorela composizione negoziata della crisi ed ancora la liquidazione controllata strumenti che consentono concrete possibilità di abbattimento della esposizione debitoriail superamento della situazione di sovraindebitamento del debitore, nonché la prosecuzione dell’attività.

Si ritiene invece non applicabile lo strumento della ristrutturazione dei debiti del consumatore posto che non è qualificabile come consumatore il soggetto in stato di sovraindebitamento le cui cause sono riconducibili al rivestito ruolo di Presidente di Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.). Secondo la giurisprudenza infatti, nell’associazione riconosciuta, l’attività esercitata può ben essere qualificata come “economica”, ossia potenzialmente in grado di produrre utile, il ché attribuirebbe la qualifica di imprenditore al soggetto rappresentante, per l’effetto, il carattere imprenditoriale negherebbe la possibilità di accedere ai benefici della ristrutturazione dei debiti del consumatore.

In conclusione, anche per le entità sopra descritte, ovvero associazioni e società sportive dilettantistiche esistono concreti rimedi per superare la crisi da sovraindebitamento e per la ripresa dell’attività con possibilità di definire l’esposizione debitoria in misura ridotta rispetto a quanto dovuto.

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