19 Aprile 2024, venerdì
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Maltrattamenti in famiglia: Dalla rubrica A.U.G.E., Avv. Luciana Ruggiero ci risponde

A cura di Ionela Polinciuc

Quando sussiste il reato di maltrattamenti in famiglia?


” Si parla di maltrattamenti in famiglia quando un fatto di rilevanza penale sia commesso nei confronti di figli, genitori, del coniuge o altri conviventi.
L’art 572 del c.p. punisce appunto il soggetto che, in un contesto familiare, maltratti una persona della famiglia o, comunque, convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o affidata a lui per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte.
Il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato allorquando un soggetto “maltrattante” ponga in essere atti commissivi, – ma anche omissivi – prevaricatori, vessatori, oppressivi,
umilianti, reiterati nel tempo, tali da ingenerare nella vittima un’apprezzabile sofferenza fisica, morale, economica fin tanto da pregiudicarne il pieno e soddisfacente sviluppo della personalità.
L’interesse (bene giuridico) tutelato dalla norma è, innanzitutto, l’interesse dello Stato, alla “salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti”. In secondo luogo – e, sicuramente, più attuale – l’ulteriore bene giuridico tutelato è “la difesa dell’incolumità fisica e psichica” dei soggetti indicati dalla norma ovverosia i c.d. “soggetti deboli”.
La disposizione intende, infatti, tutelare gli individui all’interno del contesto più sicuro che vi sia: la famiglia.
Il concetto di famiglia, da una accezione originariamente intesa in senso “tradizionale”, è stato ampliato sino a ricomprendere uno stato di stabile convivenza, estendendo la tutela
a tutte le vittime di maltrattamenti da parte di un soggetto con cui abbiano un rapporto personale, continuativo ed abituale. Ad esempio, Il delitto di maltrattamenti in famiglia è
configurabile anche in presenza di una relazione sentimentale che abbia comportato
un’assidua frequentazione della abitazione della persona offesa tale da far sorgere
sentimenti di solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale o di un rapporto
familiare di mero fatto in assenza di una stabile convivenza ma con un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza.
Si tratta di un reato a condotta libera, ossia, un delitto che non necessita di comportamenti
o azioni specifiche e tipizzate per essere consumato, lasciando, quindi, spazio ad
un’ampia interpretazione giurisprudenziale su ogni singolo caso. Nella nozione di violenza domestica, rientrano sia le aggressioni fisiche intese in senso stretto (percosse/lesioni), sia atti di vessazione, disprezzo, sopruso psicologico tali da incidere in modo significativo
sulla individualità della persona maltrattata subente provocando in essa uno stato di
sofferenza morale e/o fisica.
Si pensi che in tale senso è stato affermato, ad esempio, che richiedere abitualmente il compimento di atti sessuali contro natura alla convivente in rapporto di coppia, benché la
donna resista ed esiga rispetto e benché al rifiuto della stessa talora segua offerte di
scuse, integra gli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. perché la ripetizione insistente delle richieste, dato il disvalore che la persona convivente vi attribuisce, cagiona a costei sofferenze per il disprezzo che l’uomo mostra delle sue condizioni.
E’ un reato cd. abituale, ovvero per la sua consumazione è richiesta una reiterazione nel tempo di condotte omogenee. Gli atti devono essere collegati tra loro in modo da essere inseriti in un’ampia ed abituale condotta, tale da imporre un regime di vita vessatorio,
mortificante e insostenibile. Benvero, le condotte poste in essere dal soggetto attivo
possono essere irrilevanti se singolarmente considerate acquistando poi diverso spessore e gravità se continuate e protratte nel tempo, e tali da incidere significativamente sulle normali condizioni e abitudini di vita della vittima.
Infine, il dolo costituisce l’elemento unificatore della pluralità di atti destinati ad integrare il reato di maltrattamenti in famiglia. Ai fini dell’integrazione del reato in questione, è necessaria la coscienza e la volontà dell’agente “di sottoporre i soggetti passivi ad una serie di sofferenze fisiche o morali in modo continuativo ed abituale”.

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