19 Aprile 2024, venerdì
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7 diritti sindacali dei lavoratori

I diritti sindacali rappresentano le libertà che la legge riconosce ai lavoratori di fondare, aderire e fare proselitismo in favore di un’organizzazione sindacale con il fine di tutelare le proprie condizioni all’interno del luogo di lavoro.

Diritto di affissione

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d’interesse sindacale e del lavoro. Lo stesso diritto non spetta ai singoli dipendenti, ma solo all’organizzazione sindacale firmataria del contratto di lavoro.

Assemblea dei lavoratori

Il potere di convocare i lavoratori in un’assemblea spetta unicamente:

  • alle rappresentanze sindacali aziendali dell’unità produttiva, singolarmente o in maniera coordinata tra loro (RSA);
  • alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);
  • al singolo componente della rappresentanza sindacale unitaria.

Ogni lavoratore può partecipare alle assemblee e discutere di eventuali problemi di natura contrattuale e sindacale. Il datore di lavoro non ha l’obbligo di porre a disposizioni i locali ma deve avere uno spirito collaborativo.

Le assemblee possono tenersi anche durante l’orario di lavoro (dentro l’azienda), nei limiti di 10 ore annue (retribuite), oppure, senza limiti temporali, al di fuori dell’orario di lavoro.

Uso dei locali

Se l’unità produttiva ha più di 200 dipendenti, il datore di lavoro deve porre permanentemente (e gratuitamente) a disposizione delle RSA/RSU un locale comune, sito all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze, idoneo all’esercizio delle loro funzioni (ad esempio, per le riunioni degli organismi dirigenti, l’attività di segreteria, ecc.). Se agli incontri devono partecipare estranei all’impresa, è necessario ottenere il consenso preventivo dell’imprenditore.

Referendum

Il referendum è uno strumento di democrazia diretta, per mezzo del quale tutti i lavoratori, anche non iscritti al sindacato, possono partecipare alle scelte riguardanti la materia sindacale.

Sciopero

Il diritto di sciopero consiste nell’astensione di una pluralità di lavoratori dall’esecuzione della prestazione, con conseguente perdita della retribuzione per le ore o i giorni non lavorati, al fine di tutelare un proprio interesse di tipo collettivo. L’astensione totale o parziale dal lavoro deve essere collettivamente concordata, a prescindere da chi prende parte all’iniziativa.

Sono antisindacali i comportamenti del datore di lavoro diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero.

Lo sciopero è considerato legittimo, oltre che per finalità legate a rivendicazioni e alle condizioni di lavoro, anche per ottenere il rinnovo del contratto integrativo aziendale ormai scaduto o per finalità eminentemente politiche.

Proselitismo

Ogni lavoratore ha il diritto di svolgere proselitismo sindacale all’interno dei luoghi di lavoro, usando la propaganda verbale o il volantinaggio.

Divieto di trasferimento

Per il trasferimento dei dirigenti delle RSA e dei componenti delle RSU, il datore di lavoro deve richiedere il nulla osta preventivo dell’associazione sindacale di appartenenza.

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