23 Aprile 2024, martedì
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Superbonus 110% cosa cambia? Le risposte dell’Agenzia delle Entrate

A cura di Ionela Polinciuc

Il Superbonus 110% spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con una progressiva diminuzione della detrazione.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello specificando che lo stato di avanzamento lavori dovrà essere calcolato in relazione alle singole tipologie di intervento agevolabili ai sensi del Superbonus 110%.

Per poter calcolare lo stato di avanzamento lavori, qualora sullo stesso immobile vengano effettuati lavori di tipologie differenti, bisognerà quindi effettuare una verifica separata.

Ai fini della cessione del credito, inoltre, il comma 13 dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che:

per i lavori di efficienza energetica (ecobonus), i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

Superbonus 110: SAL da verificare per ogni singolo intervento, non per la data del 30 giugno 2022

L’Agenzia delle entrate conferma l’orientamento sulla verifica del SAL al 30 giugno 2022. Nella nuova risposta, l’Agenzia delle Entrate chiarisce (giustamente) che per poter procedere con la cessione del credito a SAL minimo del 30%, occorre che questa percentuale sia riferita alla singola detrazione fiscale, quindi distinguendo gli interventi di efficientamento energico (ecobonus) da quelli di riduzione del rischio sismico (sismabonus).

L’Agenzia delle Entrate fa correttamente notare che le due tipologie di detrazione richiedono:

asseverazioni diverse;

requisiti differenti;

tecnici con competenze specifiche per ogni intervento.

Proprio per questo motivo, la cessione del 30% minimo di SAL è riferita alla singola tipologia di detrazione.

In materia di superbonus, ai fini delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, il raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari al 30% del lavoro complessivo, può essere verificato separatamente per ciascuno dei due interventi ammessi al Superbonus (efficientamento energetico e intervento antisismico). Per i lavori antisismici (sismabonus), l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Tuttavia, per beneficiare della proroga del superbonus dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, per edifici e villette unifamiliari, lo stato di avanzamento lavori del 30% va effettuato considerando l’intero intervento e non solo la parte che rientra nel superbonus.

Superbonus, novità per prorogarlo al 2025?

Superbonus: la Legge di Bilancio 2022 prevede la sua fruibilità fino al 2025 se si demolisce un condominio minimo e viene ricostruito come un’unica abitazione. L’Agenzia delle Entrate lo dichiara in risposta ad un contribuente con l’intenzione di acquistare, per il proprio coniuge e per sé, due unità distinte che fanno capo ad un unico edificio costituendo un condominio minimo. La risposta n.40 del 21/01/2022 dell’Agenzia delle Entrate, riferita all’articolo 119 del decreto legge del 19 maggio 2020 n. 34, fa in modo che, tutti coloro che progrediscono con un progetto di demolizione di un condominio minimo costituito da due distinte unità abitative con la loro relativa ricostruzione in un’unica soluzione abitativa, venga stabilita la proroga massima del Superbonus fino al 2025, in un caso specifico.

La normativa vigente, legata alla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 28, legge n.234/2021), stabilisce la fruibilità del Superbonus con detrazione del:

100% – se le spese sono state sostenute fino al mese di dicembre del 2023 –

65% – se le spese sono state sostenute fino a mese di dicembre 2025 –

70% – se le spese sono state sostenute fino a mese di dicembre 2024 –

Non è importante il progetto finale, ma conta la situazione iniziale che precede l’avvio dei lavori, per cui al loro termine a livello catastale le due unità immobiliari risulteranno accorpate.

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