26 Aprile 2024, venerdì
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Si può chiedere il bonus pubblicità per l’anno 2021?

Dal 1 al 31 marzo sarà possibile richiedere il bonus pubblicità.

Utilizzando i servizi disponibili nell’area riservata del sito delle Entrate, accedendo tramite:

  • Spid
  • Carta nazionale dei servizi (CNS)
  • Cartà di identità elettronica (CIE)
  • entratel e fisconline

Le legge di bilancio 2021 con il comma 608 ha aggiornato la normativa di riferimento ossia l’art 57 bis del DL n 50/2017.

La novità prevede che per gli anni 2021 e 2022:

  • il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni,
  • per quanto riguarda gli investimenti effettuati sul canale “Emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali” il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti 2021 rispetto a quelli effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno 2020, purché l’incremento sia pari almeno all’1%.

Le istruzioni allegate al nuovo modello riportano quanto segue:“Dati degli investimenti e del credito richiesto per gli anni 2021 e 2022
La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), nel modificare la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017), ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (di seguito “Stampa”), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni. Solo per gli investimenti sulla “Stampa”, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione. Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato articolo 57-bis: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente. Resta ferma l’applicazione del limite de minimis di cui ai Regolamenti

Ricordiamo che l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementalieffettuati:

  • dalle imprese
  • da lavoratori autonomi
  • da enti non commerciali.

Il bonus pubblicità consiste in un credito d’imposta inerente alle spese sostenute in campagne pubblicitarie effettuate:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC

Con il D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) prima e con il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) dopo, sono state introdotte importanti novità solo per il 2020 in tema di credito d’imposta pubblicità. 

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, entro il 30 aprile 2021, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario.

Dal 1 al 31 gennaio 2022 i richiedenti potranno confermare gli investimenti effettuati con dichiarazione sostituitiva, successivamente verrà pubblicato l’elenco definitivo dei beneficiari e il credito spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione apartire dal quinto giorno successivo alla suddetta pubblicazione con F24 e tramite i servizi telematici della agenzia delle entrate con codice tributo “6900” istituito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 41/2019.

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