20 Aprile 2024, sabato
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passaggio generazionale: ci pensa Lo statuto sociale

passaggio generazionale: ci pensa Lo statuto sociale

A cura di Giuseppe Catapano 

Nello statuto sociale si possono inserire apposite clausole che (anche in eventuale combinazione con ulteriori strumenti giuridici) possono soddisfare diverse esigenze dell’imprenditore legate al passaggio generazionale, consentendogli variamente, tra l’altro, di accrescere la sua partecipazione a quella degli altri soci superstiti oppure di fare in modo che i suoi eredi conseguano la qualità di soci o ancora di controllare l’ingresso di estranei nella compagine societaria. Analizziamone alcune, con l’avvertenza che la compatibilità di tali clausole con le diverse tipologie societarie (di persone e di capitali e, in ciascun ambito, del singolo tipo di società) debba essere attentamente verificata caso per caso.Essa prevede che in caso di decesso del socio la sua partecipazione si accresca direttamente (ovvero si possa accrescere, ove venga esercitata l’opzione all’uopo riconosciuta) a quella dei soci superstiti in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale detenute da questi ultimi, con conseguente liquidazione in favore degli eredi del socio defunto del valore della partecipazione “consolidata” da parte dei soci superstiti beneficiari dell’accrescimento.

Lo scopo di tale clausola è evidentemente quello di mantenere la continuazione dell’impresa nelle mani dei soci superstiti, evitando l’ingresso degli eredi del socio defunto nel capitale sociale.Con tale clausola si consente agli eredi del socio defunto di succedere nell’impresa ab initio. In particolare, in base ad essa, gli eredi del socio defunto potranno scegliere se continuare a partecipare alla società in sua vece oppure chiedere la liquidazione del valore della partecipazione caduta in successione agli altri soci superstiti. Laddove gli eredi del socio defunto vogliano fare ingresso nella società, dovranno manifestare espressamente la loro volontà al riguardo ai soci superstiti attraverso un atto di adesione autonomo, non essendo a tal uopo sufficiente la mera accettazione dell’eredità.È quella che, in caso di morte di un socio, riserva ai soci superstiti il diritto di acquistare la partecipazione del socio defunto dagli eredi di quest’ultimo entro un dato periodo di tempo, a un prezzo congruo determinato in base a criteri stabiliti nella medesima clausola.Il diritto di opzione riconosciuto ai soci superstiti può essere esercitato, dunque, soltanto dopo il trasferimento iure successionis – per legge o per testamento – della partecipazione dal socio defunto ai suoi eredi.Può articolarsi come clausola di gradimento motivato o mero, a seconda che l’ingresso dell’erede nella compagine sociale sia subordinato al possesso di determinati requisiti indicati nello statuto, ovvero al consenso insindacabile e arbitrario di un determinato organo sociale (in genere, l’assemblea dei soci superstiti) o di un terzo (ma soltanto in caso di srl).Gli eredi, quindi, potranno divenire soci a seguito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti ovvero del rilascio del placet; in caso contrario, avranno diritto alla liquidazione del controvalore economico della partecipazione sociale, secondo la disciplina sul recesso.Prevede l’intrasferibilità assoluta della partecipazione sociale mortis causa ed è ammissibile soltanto ove riconosca agli eredi il diritto alla liquidazione del controvalore economico della partecipazione stessa, secondo la disciplina sul recesso. Con tale clausola, gli eredi del socio defunto non hanno mai la possibilità di entrare nella compagine sociale, ma acquistano direttamente, al momento dell’apertura della successione, il diritto alla liquidazione della partecipazione.

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