24 Aprile 2024, mercoledì
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l’IVA versata per errore si può scomputare dai versamenti successivi?

l’IVA versata per errore si può scomputare dai versamenti successivi?

Con Risposta a interpello n 378 del 18 settembre 2020 l’agenzia delle entrate concorda con l’istante che, avendo effettuato un doppio versamento IVA per lo stesso mese, suggerisce di poterlo recuperare scomputando l’importo duplicato da quanto dovuto nei mesi successivi.

L’ente pubblico istante, tenuto (ai sensi dell’articolo 17-ter del Dpr 633/72) allo split payment, riferisce di aver eseguito un pagamento errato con F24, ossia ha per errore versato due volte l’IVA dovuta per fatture elettroniche di acquisto per l’attività istituzionale ricevute dai propri fornitori con il regime della scissione dei pagamenti e per le quali l’IVA era esigibile.

Egli ritiene di poter recuperare l’importo duplicato esercitando il diritto di rimborso ex art 2033 del codice civile con possibilità di utilizzare la compensazione prevista dall’art 1241 codice civile. Vuole cioè scomputare il versamento IVA dai versamenti futuri eseguiti sempre per la sua attività istituzionale “senza dover provvedere ad altri adempimenti oltre alla sola annotazione nei libri contabili”

L’Agenzia concorda con la soluzione interpretativa proposta dal contribuente in quando non ricorrono le condizioni che legittimano l’emissione di una nota di variazione da parte del fornitore che ha emesso la fattura il quale è totalmente estraneo rispetto all’obbligazione del cessionario che deriva dal particolare meccanismo della scissione dei pagamenti.

Essa fa riferimento alle Circolari 6/E del 2015,  15/E del 2015 e 27/E del 2017 che hanno fornito chiarimenti in merito allo split payment e in particolare hanno chiarito i casi in cui il fornitore (ai sensi dell’art 26 del Decreto IVA) emetta una nota di variazione. I documenti di prassi hanno chiarito che se la nota di variazione in diminuzione si riferisce ad una fattura emessa in split payment la nota deve essere numerata e indicare l’importo della variazione e della relativa imposta facendo riferimento alla fattura originaria.

L’amministrazione cessionaria invece provvederà:

  • nel caso di acquisto commerciale alla registrazione della nota di variazione nel registro IVA vendite e nel registro IVA acquisti per stornare la parte di imposta a debito e rettificare l’imposta detraibile
  • nel caso di acquisto istituzionale può computare la parte d’imposta versata in eccesso rispetto all’IVA indicata nell’originaria fattura a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell’ambito dello split payment.

L’agenzia rileva che il caso di specie non rientra in nessuna delle due ipotesi che legittimano l’emissione da parte del fornitore di una nota di variazione in quanto trattasi di pagamento indebito eseguito dal committente/cessionario per cui può applicarsi azione di ripetizione come previsto dall’art 2033 del codice civile

L’agenzia suggerisce all’istante di indicare nei proprio documenti contabili la compensazione avvenuta con indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell’indebito.

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