26 Aprile 2024, venerdì
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Coronavirus: cosa rischia chi non rispetta le prescrizioni ?

Consulente di strada

|a cura di Prof.Avv.Giuseppe Catapano

Coronavirus: cosa rischia chi non rispetta le prescrizioni ?

Misure severe dai risvolti penali per chi non rispetta le prescrizioni introdotte per contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus.
Quanto alle sanzioni nei confronti di coloro che violano queste trasgressioni, i D.P.C.M rinviano all’art. 650 del codice penale, norma che persegue l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 6/2020. Nel dettaglio, l’art. 650 punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro, chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene.
Chi viola gli obblighi contemplati dai recenti provvedimenti, dunque, rischia di incorrere nel suddetto reato contravvenzionale.
Si tratta, ovviamente, di una reazione penale avente un’efficacia temporanea e limitata al periodo di vigenza dei suddetti provvedimenti.
Attenzione: il rinvio all’art. 650 c.p. opera “salvo che il fatto costituisca più grave reato”. Ciò significa che questo viene “assorbito” qualora emergano ipotesi criminose più gravi dalle quali possono scaturire ben più pesanti conseguenze. Ecco qualche esempio.
Chi viene ritrovato a spostarsi sul territorio italiano e non fornisca le necessarie giustificazioni richieste dagli agenti che lo abbiano fermato, potrebbe incorrere nel reato di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all’art. 337 del codice penale (punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni).
La situazione attuale, inoltre, rende plausibile anche un’imputazione per delitti colposi contro la salute pubblica, ai sensi dell’art. 452 c.p., che rimanda agli artt. 438 e 439 c.p. che puniscono, rispettivamente, i delitti di epidemia cagionata mediante la diffusione di germi patogeni, e di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari. La pena, in tal caso, è graduata in relazione alle diverse ipotesi previste dalla legge.
Le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultati positivi al virus hanno divieto assoluto di mobilità. Dunque, se questi soggetti, consapevoli di avere il virus, escono di casa e non lo comunicano, possono addirittura rischia un’accusa che va dal tentativo di lesioni fino all’omicidio volontario qualora venga in contatto con anziani o soggetti a rischio.
Ovviamente si tratta di ipotesi delittuose per le quali andrà dimostrata la sussistenza di un elemento soggettivo inerente la consapevolezza o il rischio di contagiare altre persone e che, in base alla sua diversa intensità (es. dolo diretto, dolo eventuale, colpa cosciente), farà mutare il capo di imputazione. Si può ritenere, in questi casi, di applicare per analogia gli stessi principi giuridici valevoli per la trasmissione del virus da parte di persone sieropositive.
Il Viminale ha previsto che le persone in giro, nonostante il divieto di uscire di casa, debbano giustificare la propria presenza sul territorio. Infatti, lo stesso D.P.C.M. prevede una serie di situazioni in cui gli spostamenti sono possibili, ovvero ragioni di salute, esigenze lavorative o altre necessità.
Si dovrà, comunque, essere in grado di provarlo, rendendo apposita autodichiarazione alle forze dell’ordine, utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Governo. Appare evidente che la veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e costituirà reato la non veridicità delle dichiarazioni.
Lo stesso modulo precisa che, in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale si rischia di incorrere nel reato previsto dall’art. 495 c.p. recante “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”. Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona rischia con la reclusione da uno a sei anni
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