26 Aprile 2024, venerdì
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I REQUISITI DEI PROFESSIONISTI NELLA GESTIONE DELLA CRISI E DELLA INSOLVENZA

Alla luce del nuovo assetto normativo degli organi che gestiranno le procedure di composizione della crisi e della gestione della insolvenza, occorrerà operare una distinzione.

Gestori della crisi da sovraindebitamento
I professionisti denominati come gestori della crisi da sovraindebitamento, in qualità di OCC, acquisiscono tale
qualifica ai sensi dell’art. 4 del d.m. 202.2015, in merito alla cui vigenza nulla è stato eliminato o modificato,
dalla nuova normativa.Immagine correlata

Potranno acquisire tale qualifica:
avvocati, commercialisti e notai iscritti ai rispettivi albi e che abbiano sostenuto un esame di 40 ore presso
una università o presso un ordine professionale convenzionato con la università
-tutti i laureati titolari di laurea almeno triennale che abbiano seguito un corso di almeno 200 ore presso una
università in materia di sovraindebitamento.
Sussiste l’obbligo di aggiornamento biennale.
Il professionista che abbia conseguito il titolo di gestore della crisi, potrà presentare istanza di iscrizione
presso gli organismi della composizione della crisi accreditati presso gli ordini professionali, le università, i
comuni e i segretariati sociali.

L’organismo della composizione della crisi provvederà al suo accreditamento a mezzo invio della documentazione necessaria al Ministero della Giustizia. Il nominativo sarà presente nell’elenco dei gestori della crisi accreditati presso il Ministero della Giustizia e il gestore potrà operare unicamente nel proprio o.c.c. di accreditamento, salvo nomina giudiziaria diretta, in casi eccezionali.
Amministratori delle procedure di liquidazione e concordato (curatori, liquidatori e commissari) In merito ai soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza, è stata richiesta dalla normativa, la creazione di un albo unico nazionale dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure contenute nel codice della crisi e dell’insolvenza.
Per tali professionisti saranno richiesti i requisiti di onorabilità, oltre che un obbligo di formazione e aggiornamento biennale.

L’albo sarà istituito presso il Ministero della giustizia, che eserciterà la vigilanza sull’attività degli iscritti. Con successivo decreto del Ministro della Giustizia saranno individuate le modalità di iscrizione all’albo, i requisiti professionali per l’accesso alle professioni, le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo e le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia. Le nomine ai professionisti dovranno essere effettuate secondo criteri di trasparenza e turnazione nell’assegnazione degli incarichi, esigenza che l’esistenza di un albo nazionale renderà più facile assicurare, pur dovendo essere bilanciata con l’esigenza di nominare professionisti dotati delle necessarie, specifiche
esperienze in rapporto alla natura ed all’ oggetto dell’incarico. Quindi, mentre per quanto concerne i gestori il decreto legislativo 14.2019 non ha prodotto grandi innovazioni, in relazione al ruolo dei curatori, dei liquidatori e dei commissari dovremmo attendere le ulteriori determinazioni del Ministero della Giustizia. Del resto, l’entrata in vigore differita del decreto muove dalla
necessità di consentire alle camere di commercio la costituzione degli Ocri e di consentire al Ministero della Giustizia, ai Giudici, ai professionisti, alle cancellerie, agli ordini professionali e alle università di adeguarsi al nuovo dettato normativo, nei tempi opportuni e necessari, allo scopo di evitare provvedimenti inopportuni, dettati dalla fretta, in un settore delicato come quello della insolvenza e della crisi.

Avv. Cira Di Feo
Dott. Alberto Maugeri

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