27 Aprile 2024, sabato
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Turchia: fine stato emergenza e situazione diritti umani

Il 18 luglio ha avuto termine lo stato d’emergenza instaurato in Turchia due anni fa, all’indomani del tentativo di colpo di stato organizzato da frange ribelli dell’esercito e delle forze di sicurezza. In virtù delle misure emergenziali introdotte, negli ultimi 24 mesi le autorità hanno proceduto all’arresto di oltre 80.000 individui sospettati di contiguità con gli autori del golpe. Molti degli arrestati sono stati trattenuti per mesi in custodia cautelare, in attesa di essere sottoposti a processo. Più di 170.000 funzionari pubblici sono stati licenziati, centinaia di testate giornalistiche e televisive sono state chiuse, le libertà di espressione, associazione e assemblea hanno subito limitazioni eccezionali e le corti ordinarie hanno visto ridotte le proprie prerogative.Risultati immagini per diritti umani

L’annuncio della fine dello stato d’emergenza è arrivato poche settimane dopo la vittoria del presidente Recep Tayyip Erdogan nelle elezioni generali del 24 giugno. Queste sono state indette dopo la consultazione referendaria dell’aprile 2017, che ha posto le basi per un cambiamento della forma di governo, che verrà trasformata da parlamentare in presidenziale. Il nuovo assetto istituzionale conferirà ampi poteri al presidente della Repubblica, eliminando molti dei controlli che il Parlamento e la magistratura hanno fin qui esercitato sul suo operato. Il timore di alcuni commentatori è che le riforme costituzionali generino una situazione che renderà più difficoltosa l’azione delle opposizioni e rappresenterà un ostacolo al pieno rispetto dei diritti umani.

Lo stato d’emergenza e il possibile ristoro per possibili violazioni dei diritti umani
Il sistema giudiziario turco è in effetti già da tempo esposto a critiche severe che denunciano la mancanza di indipendenza e imparzialità dei tribunali nazionali. La situazione è resa ulteriormente complicata da alcuni dei decreti emergenziali adottati, che hanno minato dei principi cardine del diritto all’equo processo, quali la confidenzialità dei rapporti fra imputato e avvocato, o l’uguaglianza fra le parti nell’accesso alle prove a carico. Non stupisce, pertanto, che gli individui colpiti dalle misure repressive del governo abbiano presentato le proprie doglianze alla Corte europea dei diritti umani (Cedu), incaricata di monitorare l’applicazione dei diritti sanciti nella Convenzione europea per i diritti umani.

Nel corso degli ultimi 24 mesi, la Cedu ha ricevuto quasi 35.000 ricorsi contro la Turchia, la grande maggioranza dei quali è stata tuttavia respinta in fase di ammissibilità, avendo la Corte ritenuto che l’ordinamento turco offrisse ancora dei rimedi giurisdizionali accessibili e, in teoria, efficaci per porre rimedio alle presunte violazioni della Convenione europea. Come noto, l’esaurimento di tali rimedi rappresenta condizione necessaria per poter adire la Cedu. Considerati i pesanti condizionamenti cui la magistratura turca è sottoposta, non è improbabile che nei mesi a venire i mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale vengano considerati non “efficaci” dalla Corte europea, che sarà quindi chiamata a valutare nel merito molti dei ricorsi che ha in prima battuta dichiarato inammissibili.

Le pronunce della Corte europea dei diritti umani
Peraltro, pochi mesi fa la Cedu ha già avuto modo di esprimersi sulla legittimità delle misure straordinarie introdotte dall’Esecutivo turco. Come ricordato su questa rivista, la Convenzione europea conferisce agli Stati parte la facoltà di sospendere temporaneamente l’applicazione di alcuni diritti “in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione”, e di prendere i provvedimenti necessari per fare fronte all’emergenza. In due sentenzelicenziate alla fine del mese di marzo, i giudici di Strasburgo hanno accertato che la situazione esistente in Turchia nel periodo successivo al colpo di stato del luglio 2016 costituisse un pericolo pubblico eccezionale, a fronte del quale risultava lecito derogare alla Convenzione.

Tuttavia, la stessa Convenzione impone che le misure eccezionali introdotte non eccedano quanto “strettamente richiesto dalla situazione”. Nei casi in questione, i ricorrenti erano due giornalisti, arrestati nelle settimane successive al tentato golpe e posti in stato di custodia cautelare perché sospettati di essere collusi con gli insorti. Le accuse mosse nei loro confronti si basavano esclusivamente sui contenuti di alcuni loro articoli, in cui manifestavano opinioni critiche verso il governo turco, e su labili prove indiziarie. La Cedu ha affermato che – anche in presenza di un’emergenza pubblica – il diritto alla libertà personale mantiene un’importanza centrale nell’ambito di una società democratica. Esso perderebbe ogni significato se si ammettesse il ricorso alla custodia cautelare in assenza di fondati sospetti che sia stato commesso un crimine. Avendo le autorità turche mancato di produrre indizi concreti a carico degli accusati, la Corte europea ha stabilito che la loro incarcerazione non potesse definirsi come un provvedimento “strettamente necessario”. Le sentenze condannano inoltre la Turchia per avere violato la libertà di espressione dei ricorrenti, andando a ledere uno dei diritti su cui si fonda il pluralismo politico nel Paese.

Il periodo post-emergenza: quali prospettive per i diritti umani?
La fine dello stato d’emergenza era già stata annunciata dai candidati alle elezioni politiche durante la campagna elettorale. Si tratta, in effetti, di un atto quasi dovuto, sollecitato da esperti internazionali delle Nazioni Unite, dall’Unione europea e dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, organizzazione sotto la cui egida opera la Corte europea dei diritti dell’uomo.

Tuttavia, pochi giorni prima dell’uscita dal regime emergenziale il governo ha disposto il licenziamento di altri 18.000 dipendenti pubblici, considerati una “minaccia alla sicurezza dello Stato”. Molti dei provvedimenti emergenziali sono stati incorporati nella legislazione ordinaria, e rimarranno dunque a disposizione delle autorità.

Nel frattempo, Erdogan ha rinfocolato il conflitto con la minoranza curda, suscitando un’ondata di spirito nazionalistico di cui il suo partito ha beneficiato ai fini elettorali. Né sembrano poter incidere sulla situazione del rispetto dei diritti individuali le prese di posizione dei Paesi Ue, considerato il generale raffreddamento dei rapporti fra la Turchia e l’Unione, e l’interesse di quest’ultima a non contrariare il governo turco, alleato indispensabile nel tentativo di frenare i flussi migratori verso l’occidente. Pertanto, la situazione politica interna e internazionale non sembra per ora favorire il pronto e pieno ripristino dello stato di diritto e del rispetto delle libertà fondamentali.(fonte affarinternazionali.it)

 

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