20 Aprile 2024, sabato
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Rettifica della detrazione

D: Una srl nel 2008 ha acquistato un immobile strumentale. Registrato con contabilità separata ed è stata recuperata con il reverse charge iva per € 90.000,00. Nel 2013 è stato adibito in attività parzialmente esenti. Deve essere autofatturato al suo valore normale esente iva art. 10, comma 1, 8ter. Quindi la società deve operare la rettifica della detrazione iva art. 19 bis2 D.P.R. 633/72, commi 2, 3, 6, 8, e quindi restituire in un’unica soluzione l’iva per tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio. Perciò vi è rettifica come segue: restituire 5 anni cioè 2013-2017= 5/10 = 9.000,00 x5 = € 45.000,00 iva da riversare. E’ corretto doversi procedere nel modo sopra indicato?

R: La risposta è affermativa. Si ricorda infatti che, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 5), D.P.R. n. 633/72, sono considerate cessioni di beni: la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 19. Ora, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 83/2012, l’autoconsumo di un immobile strumentale dà luogo a un’operazione esente IVA. La presenza di operazioni esenti determina l’insorgere di 2 specifiche questioni, ossia l’applicazione del pro-rata ex art. 19, comma 5, D.P.R. n. 633/72 di detraibilità dell’IVA a credito e la rettifica della detrazione ex art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/72. In merito al primo aspetto si può concludere negando l’operatività del pro-rata, in quanto nel caso di specie la cessione configura un’operazione occasionale. Diversamente, con riguardo al secondo aspetto, si rende necessario operare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito, relativamente ai decimi mancanti al compimento del decennio dall’acquisto o ultimazione.

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