26 Aprile 2024, venerdì
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Rivalutazione partecipazioni societarie

D: I soci persone fisiche di una srl hanno già effettuato la rivalutazione delle proprie partecipazioni qualificate con riferimento alla data del 28 gennaio 1991, senza il pagamento dell’imposta sostitutiva in quanto non dovuta, ora intendono aggiornare i valori rivalutando le medesime quote aderendo alla nuova rivalutazione riferita al 1 gennaio 2014. La nuova imposta sostitutiva sarà dovuta sulla differenza di valore?

R: Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del DL 70/2011, riproponendo l’apertura alla possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni, ha previsto che qualora sia stata versata l’imposta sostitutiva vi è la possibilità di scomputarla ovvero di chiederla a rimborso. Pertanto nel caso in cui non sia stata versata alcuna imposta, ai sensi di una pregressa rivalutazione, si ritiene che l’importo che debba essere assoggettato ad imposta sostitutiva sia l’intero ammontare, a nulla rilevando l’importo su cui si sia usufruito di un’agevolazione ai sensi di una pregressa disposizione legislativa.

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