18 Aprile 2024, giovedì
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Fallimento la competenza dove è ubicata la sede della società

Il diritto comunitario deve sempre prevalere sul diritto processuale interno, in caso di conflitto. Mentre competenti ad aprire la procedura di insolvenza sono i giudici dello Stato membro in cui è situato il centro degli interessi principali del “debitore!. Lo ha affermato la Corte di giustizia Ue nella sentenza (causa C-396/09, Fallimento Interedil Srl).

In particolare, la Corte ha precisato che i giudici nazionali di grado inferiore hanno sempre la facoltà di sindacare le valutazioni di diritto espresse dai giudici di grado superiore, investendo della questione – tramite rinvio pregiudiziale – la Corte di Giustizia, quando le ritengano contrastanti con il diritto Ue. In altre parole: è la Corte di Giustizia l’interprete supremo del diritto comunitario. Il principio della prevalenza del diritto dell’Unione è pacifico, e trova la sua ragion d’essere nella considerazione secondo cui il diritto comunitario perderebbe il proprio carattere se ciascun ordinamento nazionale potesse autonomamente e liberamente derogarvi. Ne risulterebbe scosso, è stato osservato, il fondamento giuridico della Comunità.

Ciò detto, rischi di conflitti rimangono comunque possibili, perché non è detto che il giudice nazionale di grado inferiore che nutra sospetti sulla conformità al diritto comunitario della decisione del giudice di grado superiore investa la Corte di Giustizia della questione: il rinvio pregiudiziale infatti è un obbligo solo quando la questione si presenti davanti ad un giudice di ultima istanza, mentre è una facoltà negli altri casi.

Gli ulteriori principi affermati dalla sentenza riguardano il diritto fallimentare, e più in particolare il tema della competenza internazionale, o meglio della giurisdizione, ad aprire la procedura di insolvenza. Il problema si pone quando l’impresa assoggettabile a procedura di insolvenza sia dislocata in più Paesi. La disciplina di riferimento è contenuta nel regolamento comunitario n.1346 del 2000, dedicato appunto alle procedure di insolvenza transfrontaliera. Ed è il Regolamento a porre la questione in termini di “competenza internazionale”, affermando che: <sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria> ; <se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro>.

Precisa Catapano ,Non solo: nei suoi preamboli e nelle definizioni, il Regolamento precisa che per <centro degli interessi principali> si deve intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo riconoscibile dai terzi la gestione dei propri interessi, e per <dipendenza> qualsiasi luogo in cui il debitore esercita in modo non transitorio un’attività economica con mezzi umani e con beni. Principi affermati ora anche dalla Corte Ue.

A cura del Prof. Giuseppe Catapano

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