19 Aprile 2024, venerdì
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Affitti in nero: chi ha denunciato rischia contenziosi o sfratti

Affitti in nero: chi ha denunciato rischia contenziosi o sfratti. Cosa succede adesso per gli inquilini che avevano denunciato i proprietari per l’assenza di un contratto regolare d’affitto? LaCorte Costituzionale, un paio di settimane fa, ha stabilito che non si può punire il proprietario (come prevedeva la legge), pur colpevole di affittare in nero, imponendogli a forza l’inquilino, il canone (triplo della rendita catastale) e la durata ((4 anni + 4).

Al Governo si studia una soluzione. Anche perché, mentre stanno arrivando le lettere degli avvocati dei proprietari per chiedere il reintegro dei canoni, per gli inquilini che non avevano un contratto scritto si profila il rischio di spiacevoli citazioni in giudizio per occupazione abusiva. Senza opposizione tempestiva, significa vedersi arrivare una lettera di sfratto esecutivo nel giro di un paio di mesi (e annesso distacco delle utenze).

Ad oggi il quadro è appeso a questa incertezza normativa. La Corte Costituzionale ha cancellato gli “sconti” previsti per gli affittuari che denunciavano contratti in nero e permettevano agli inquilini di registrare di propria iniziativa il contratto d’affitto presso un qualsiasi ufficio delle Entrate. Una bocciatura che censura l’eccesso di delega da parte del governo nel confezionare una norma su richiesta del Parlamento che doveva occuparsi difederalismo fiscale. Ma che travolge uno dei capisaldi della cedolare secca sugli affitti: quella che stabiliva che ai contratti non registrati si applica un canone annuo pari al triplo della rendita catastale, più adeguamento Istat. Una somma, quindi, inferiore fino al 70-80% rispetto alle cifre di mercato.

Di fronte alle cause promosse da numerosi proprietari, diversi tribunali – Salerno, Palermo, Firenze, Genova, Roma – hanno rimesso la questione alla Corte Costituzionale. Nel mirino, alcune disposizioni del decreto legislativo 2011 sul federalismo fiscale municipale: nel dettaglio, i commi 8 e 9 dell’art. 3 sulla cedolare secca sugliaffitti. Questi due commi stabilivano durata (4 anni rinnovabili) e canone ridotto nei casi in cui il contratto non sia stato registrati entro i termini di legge, sia stato indicato un affitto inferiore a quello effettivo e sia stato registrato un contratto di comodato fittizio. La Corte Costituzionale li ha dichiarati illegittimi e, con la sentenza n. 50 depositata oggi, redatta dal giudice Paolo Grossi, li ha cancellati.

La causa è che le misure predisposte dal governo e contenute in quelle disposizioni, vanno oltre il perimetro fissato dal Parlamento nella legge delega, violando l’art. 76 della Costituzione. La Corte Costituzionale chiarisce che nel merito “la disciplina oggetto di censura” è “sotto numerosi profili ‘rivoluzionaria’ sul piano del sistema civilistico vigente”. Allo stesso tempo, però, “emerge con chiarezza” come quella disciplina “si presenti del tutto priva di ‘copertura’ da parte della legge di delegazione”. Soddisfatta Confedilizia, promotrice di alcuni dei giudizi, secondo cui la norma “sanzionava in modo eccezionalmente pesante perfino il caso della registrazione di un contratto di locazione con un giorno di ritardo”.

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