16 Aprile 2024, martedì
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Farmacie: discrezionalità nell’apertura anche fuori dagli orari stabiliti da autorità competenti

Le disposizioni dell’autorità competente, in tema di orari e turni delle farmacie, sono vincolanti solo nella parte in cui obbligano gli esercizi all’apertura, non disponendo in merito alla chiusura nel tempo rimanente, che rimane pertanto rimesso alla facoltà del titolare esercente.
Il TAR Toscana è stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso promosso dall’Associazione Provinciale Titolari di Farmacia, con cui si impugnava l’ordinanza che autorizzava la resistente ad espletare un orario differenziato di apertura al pubblico, escludendola dalla turnazione annuale prevista per la chiusura per ferie.
I ricorrenti lamentano che il Comune abbia consentito alla controinteressata di tenere aperto il suo esercizio anche in periodi in cui le altre farmacie sono obbligate alla chiusura, il che altererebbe le regole della concorrenza e violerebbe il principio di uguaglianza.
La materia è stata modificata dal decreto Salva Italia, in cui all’art. 8 L. n. 27/2012, viene stabilito che i turni e gli orari stabiliti dalle autorità competenti non impediscono l’apertura delle farmacia in orari diversi da quelli obbligatori.
La normativa sottoposta ad esame disciplina i turni e gli orari delle farmacie, obbligandole a rimanere aperte in determinati orari e turni, ma non vincolerebbe gli esercizi a rimanere chiusi per i periodi rimanenti. (Cfr. TAR Campania, n. 1125/13; Cons. Stato, ord. 3555/12).
La norma attribuisce, inoltre, a ciascun farmacista titolare la facoltà di programmare gli orari e il calendario di apertura discrezionalmente, salvo il rispetto degli obblighi imposti dall’autorità.
Sul punto è consolidato l’orientamento, confermato anche dalla Corte Costituzionale, con sent. n. 27/2003, che ha riconosciuto la legittimità delle disposizioni sugli orari di apertura e sui turni di servizio, affermando che le norme regionali che limitano gli orari di apertura assicurano il diritto alla salute, il diritto degli esercenti delle farmacie e l’efficienza del servizio pubblico farmaceutico. Sempre secondo la Corte, “l’accentuazione di una forma di concorrenza tra le farmacie basata sul prolungamento degli orari di chiusura potrebbe contribuire alla scomparsa degli esercizi minori e così alterare quella che viene comunemente chiamata la rete capillare delle farmacie”.
Dopo queste considerazioni, è pacifico che, a causa della sopravvenuta normativa che vanifica le conseguenze dannose dell’ordinanza comunale, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

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