27 Aprile 2024, sabato
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L’abusività dell’immobile è un elemento estraneo alla revoca dell’attività commerciale

La normativa che ha ad oggetto le autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alla L n. 287/1991, come integrata dal d. lgs. n. 59/2010, prevede espressamente le ipotesi di revoca, tra le quali non compare quella di abusività edilizia – urbanistica

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla riforma della sentenza del Tar Campania, che confermava l’ordine di cessazione dell’attività di pubblico esercizio svolta dal ricorrente.
Con provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica – SUAP, il Comune competente ordinava all’odierno appellante la cessazione dell’attività di pubblico esercizio condotta in un locale interessato da opere abusive.
L’ente di cui sopra successivamente revocava anche l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, basando tale diniego nell’assenza di regolarità edilizia – urbanistica del locale.
Il Tar adito in primo grado respingeva il ricorso, confermando la revoca dell’autorizzazione e motivandola con la condizione di abusività in cui versava il cespite interessato.
L’appellante impugnava tale sentenza, adducendo vizi quali violazione e falsa applicazione della L. n. 287/1991, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 59/2010, violazione della L. n. 241/1990, atteso che l’abusività dell’immobile è un elemento estraneo alla revoca dell’attività commerciale.
Gli interessi edilizi ed urbanistici, infatti, trovano altri rimedi nell’ordinamento giuridico.
Il Collegio adito in secondo grado ha disposto incombenti istruttori al Comune, in merito allo stato della pratica edilizia, la pendenza di eventuali istanze di sanatoria, nonché le decisioni dell’ente in ordine al fabbricato e alla sua compatibilità con l’attività esercitata.
In assenza di adempimenti da parte del Comune degli oneri richiesti dal Collegio, l’appello è stato ritenuto fondato, presa in esame la vicenda locatizia dell’immobile che, dal 1988 ospitava altra attività, e solo dal 2008 l’appellante subentrava nel locale in forza di affitto di ramo d’azienda, con tutte le autorizzazioni, inclusa la vendita di generi di monopolio.
Quindi nel 2011 il Comune contestava all’esercente l’attività di somministrazione tipologia A senza rispettare le norme in materia edilizia – urbanistica, ma la normativa, come conferma il Collegio adito, non menziona l’accertamento dell’abusività edilizia tra i motivi di decadenza o revoca dell’autorizzazione commerciale, soprattutto se tale abusività risale a periodi precedenti alla data del subentro dell’esercente nel locale gravato, di cui pertanto non può che esserne estraneo.
Per tali motivazioni il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformando la sentenza di primo grado e annullando così il provvedimento di revoca dell’autorizzazione.

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