25 Aprile 2024, giovedì
HomeNewsLa corretta individuazione delle PMI

La corretta individuazione delle PMI

Il Consiglio di Stato con la Sentenza 4 marzo 2014 n. 1020 si è pronunciato sull’appello dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D’Impresa, proposto contro la sentenza del TAR Lazio avente ad oggetto l’esclusione dell’impresa ricorrente dalle agevolazioni imprenditoriali per mancanza dei requisiti.
Il TAR accoglieva le doglianze della ricorrente, annullando il provvedimento che la escludeva dalle agevolazioni per mancanza del requisito di cui all’art. 2, 1 comma, D.M. 250/2004, in base al quale la stessa non rientrava nella nozione di piccola impresa a causa del collegamento ex art. 2359 c.c. che considera “collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole”.
Il collegamento sarebbe evidente, secondo la tesi dell’appellante, stante l’identità degli organi amministrativi in cui i soci della ricorrente detenevano il 50,01% del capitale di una media impresa, nonché la complementarietà degli oggetti sociali delle due società interessate.
Le norme richiamate (D.M. 250/2004, in attuazione dell’art. 24 D. Lgs. 185/2000 che detta disposizioni in tema di incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego) individuano la nozione di “imprese associate” e “imprese collegate”.
Nella fattispecie, il collegamento non riguarda condotte formalmente riferibili alle imprese, ma esclusivamente alle persone fisiche partecipanti alle società.
L’Amministrazione, resistente in primo grado, ha giustificato l’esclusione riportando un’applicazione sostanziale del collegamento tra imprese, per il TAR giudicante, però, non sussistevano i criteri formali di collegamento, per cui le agevolazioni sarebbero dovute essere erogate alla ricorrente, nel rigore applicativo della normativa vigente.
L’appellante ha in seguito insistito sull’impossibilità di definire “piccola impresa” meritevole di ricevere il finanziamento la società ricorrente, sostenendo che subisse la notevole influenza di altra società, anche al fine di ricevere le provvidenze economiche per cui è causa.
Il Consiglio di Stato ha appurato, come previsto da una nota esplicativa al D.M. in questione, che “un’impresa può essere ritenuta collegata ad un’altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui”.
Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, l’esclusione della ricorrente dalla concessione del contributo è stata giustamente motivata dall’Amministrazione procedente, a causa della relazione intrecciata tra le società collegate.
Il Consiglio ha appurato che, per agevolare effettivamente le imprese bisognose dei contributi erogati, anche in considerazione di ciò che impone la corretta applicazione del diritto comunitario, è lecito prendere in esame le relazioni tra società, come l’Amministrazione ha adeguatamente fatto nella fattispecie descritta.

Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti