29 Marzo 2024, venerdì
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Spese procedura concordato preventivo

D: Una società a gennaio 2013 ha presentato domanda per concordato preventivo con continuita. A febbraio 2014 i creditori hanno approvato il piano concordatario. Il budget previsionale della proposta concordataria si articola in 4 anni (2013-2016). Le spese sostenute nel 2013 per la procedura: spese di giustizia, compenso commissario giudiziale, compenso professionista asseveratore, compenso professionisti che hanno contribuito a predisporre e presentare il piano, come vanno classificate in bilancio? Hanno tutte competenza 2013? Hanno un particolare trattamento dal punto di vista fiscale per la determinazione di IRES ed IRAP?

R: Ad avviso dello scrivente, le spese sostenute nel corso del 2013 per la procedura concorsuale in oggetto dovrebbero seguire il principio della competenza. Si evidenzia che la società sottoposta alla procedura di concordato preventivo dovrà espletare tutti gli obblighi tributari in base alle regole ordinarie. Per quanto riguarda l’IRES, si sottolineano due particolarità di rilievo: (i) secondo l’art. 86, quinto comma del TUIR, la cessione di beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento; (ii) in secondo luogo, l’art. 88, quarto comma del TUIR esclude dal novero delle sopravvenienze attive imponibili quelle derivanti dalla riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato preventivo. Per quanto riguarda l’IRAP, nel concordato preventivo anche questa imposta va applicata secondo le ordinarie regole, previste dal D.lgs. 446/1997. In particolare, nell’attuale sistema vige il principio di derivazione, in base al quale, per la determinazione dell’imponibile, rilevano i soli dati di bilancio così come assunti sulla base dei principi contabili.

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