20 Aprile 2024, sabato
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Verso la definizione di un nuovo sistema di gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici

E’ in corso di approvazione uno schema di decreto legislativo sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in recepimento della Direttiva 2012/19/Ue adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 4 luglio 2012. Lo schema di decreto, che abroga integralmente il decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, detta misure e procedure finalizzate a proteggere l’ambiente e la salute umana ed, in particolar modo, a:
a) prevenire o ridurre gli impatti negativi derivanti dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla produzione e gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
b) ridurre gli impatti negativi e migliorare l’efficacia dell’uso delle risorse per conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile.
La Commissione Industria del Senato ha appena concluso l’esame, in sede consultiva, dello schema di decreto, approvando le osservazioni favorevoli con rilievi predisposte dal presidente Massimo Mucchetti (PD), in sostituzione del relatore Salvatore Tomaselli (PD).
Le osservazioni approvate saranno trasmesse alla Commissione Territorio alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
In seguito si evidenziano gli aspetti più salienti del parere approvato.
Necessità di chiarire all’articolo 10, comma 3, la natura dello statuto-tipo, al fine di evitare condizioni di disparità tra sistemi collettivi;
– Con riferimento all’articolo 11, comma 2 (e conseguentemente ogni qual volta ricorra), richiesta di prevedere, oltre ai tradizionali centri di raccolta, anche micro aree ecologiche integrate nel circuito complessivo della raccolta;
– L’opportunità di prevedere, all’articolo 15, comma 5, un termine più ampio dei 60 giorni (almeno doppio) decorso il quale interviene il potere sostitutivo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
– Con riferimento all’articolo 21, l’opportunità di abrogare il comma 2, che fa riferimento all’esportazione dei RAEE al di fuori dell’area OCSE, imponendo conseguentemente, all’articolo 17, comma 2, il rispetto del principio di prossimità nelle modalità di avvio al trattamento dei RAEE;
– con riferimento all’articolo 33, comma 1, l’opportunità di precisare, al fine di coinvolgere tutti i soggetti che partecipano attivamente al processo, che il Centro di coordinamento di cui al comma 1 è costituito in forma di consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, al quale partecipano i sistemi di gestione dei RAEE domestici che aderiscono al Centro entro trenta giorni dalla loro costituzione ovvero, se già costituiti, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedendo altresì la partecipazione delle associazioni di categoria delle imprese di produzione/importazione di AEE; delle associazioni di categoria delle imprese di distribuzione di AEE; delle associazioni di categoria delle imprese di raccolta dei RAEE; delle associazioni di categoria delle imprese di trattamento e riciclo dei RAEE. Al Comitato esecutivo partecipano due rappresentanti per ciascuna delle associazioni richiamate; due componenti designati rispettivamente dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico; quattro componenti designati dai sistemi di gestione dei RAEE aderenti al centro di coordinamento;
– con riferimento all’articolo 40, comma 3, la necessità di precisare che il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, limitatamente agli impianti che, a titolo professionale, producono energia elettrica da pannelli fotovoltaici, è a carico dei proprietari degli impianti medesimi, i quali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, aderiscono ad un sistema iscritto al Centro di coordinamento che rilascia idonea certificazione per ciascun pannello e ne assicura la corretta gestione a fine vita, fermo restando che il costo dello smaltimento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici non deve essere superiore a quello praticato dai consorzi per il riciclo dei medesimi;
– con riferimento all’allegato X, punto B, n. 3, l’opportunità di includere la tipologia specifica di AEE indicata negli allegati II e IV, sopprimendo conseguentemente nella nota finale il riferimento al punto 4.

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