26 Aprile 2024, venerdì
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Caparra confirmatoria, domanda di risoluzione sempre convertibile dal giudice

Nei contratti in cui è prevista la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, l’azione di recesso e di ritenzione della caparra e l’azione di risoluzione e di risarcimento del danno, previste rispettivamente dall’articolo 1385 commi 2-3 c.c., sono strutturalmente e funzionalmente incompatibili tra loro. Nell’esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda, poi, il giudice può convertire formalmente in azione di recesso la domanda definita di risoluzione contrattuale, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 28204/2013.

La vicenda

Il caso riguardava il preteso inadempimento, lamentato dalla società attrice, dell’obbligo assunto in virtù di un contratto preliminare di trasferire un terreno edificabile. A sua volta il convenuto, promittente alienante, lamentava il mancato pagamento, in quanto gli assegni versati dalla società erano insoluti e protestati.

In primo grado il Tribunale respingeva la domanda attrice e dichiarava il diritto del convenuto a trattenere quanto ricevuto a titolo di caparra, qualificando la domanda riconvenzionale come intesa a far valere la facoltà di recesso ex articolo 1385 comma 2 c.c., nonostante il promittente alienante avesse chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, nonché il risarcimento dei danni per le conseguenze dannose che gli sarebbero potute derivare dalla trascrizione della domanda proposta dall’attrice.


La Corte d’Appello, invece, sulla base della richiesta risarcitoria avanzata dal convenuto nella comparsa di costituzione, aveva qualificato la domanda riconvenzionale come volta ad ottenere la risoluzione contrattuale e disposto, di conseguenza, la restituzione della caparra trattenuta.

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