29 Marzo 2024, venerdì
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Sull’utilizzabilità della perizia grafica a seguito della raccolta di saggi grafici per essere utilizzati quali scritture di comparazione

La massima

Il rilascio di saggio grafico non può essere equiparato alle dichiarazioni autoindizianti la cui inutilizzabilità in caso di violazione delle prescrizioni è prevista dall’art. 63 cod. proc. pen. e, pertanto, non è affetto da nullità il provvedimento con cui il giudice disponga la raccolta di essi, al fine di sottoporli al perito quali scritture di comparazione senza averne dato avviso alle parti ed in mancanza dell’intervento dei difensori.

Il commento

La sentenza in esame chiarisce il regime di utilizzabilità della perizia grafica a seguito della raccolta di saggi grafici da sottoporre al perito quali scritture di comparazione disposta dal giudice senza avviso alle parti.
La parte ricorrente deduce a seguito della pronunzia della Corte di Appello di Napoli una violazione della legge processuale in relazione all’inutilizzabilità delle consulenze tecniche svolte sul saggio grafico e della perizia dibattimentale in quanto è stato acquisito da persona informata sui fatti ma che avrebbe dovuto assumere la qualità di persona sottoposta alle indagini preliminari, dunque lamentando la violazione delle norme processuali che impongono l’avviso delle parti e l’intervento del difensore. La perizia, come si sa, è un mezzo di prova finalizzato ad integrare le conoscenze del giudice con quelle di un esperto che compie una “valutazione” per la quale sono richieste specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (Art. 220, comma 1 c.p.p.). Come sostenuto da autorevole dottrina, “il giudice, anche il più esperto, non può operare da solo valutazioni che presuppongono conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche […] Egli si trova di fronte ad una ferrea alternativa: deve utilizzare le valutazioni operate da un consulente tecnico di parte o disporre una perizia.” (P. TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, 2012, p. 333) Inoltre il giudice a norma dell’art 224, comma 2 c.p.p., può disporre la perizia d’ufficio rafforzando il ricorso a questo strumento anche quando manca un’iniziativa di parte.
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto il motivo del ricorso infondato perché la raccolta di saggi grafici da sottoporre al perito quali scritture di comparazione disposta dal giudice senza avviso alle parti ed in mancanza di intervento del difensore non rende nulla la perizia grafica eseguita in base ai saggi così raccolti. La Corte porta a sostegno della sua tesi varie pronunzie e prima di tutto parte da un orientamento affermato sotto il previgente codice del ’30 secondo il quale: “per l’assunzione della scrittura di comparazione, la legge non prescrive alcuna particolare garanzia, onde nessuno avviso è dovuto alle parti ed ai loro difensori, dei quali non è stabilito l’intervento all’atto della raccolta dei saggi grafici […] un incombente che sta al di fuori dello schema giuridico dell’atto istruttorio costituito dalla perizia.” (Cass. Sez. I, Ordinanza n.18 del 08/01/1974). Con tale orientamento i giudici dell’epoca disattesero un precedente orientamento (Cass. Sez. I, Ordinanza n.828 del 02/05/1973) che affermava che il testimone che fosse stato invitato a rilasciare scritture di comparazione per gli accertamenti inerenti ad un delitto di falso, assumeva da quel momento il ruolo di indiziato di reità e quindi il magistrato istruttore doveva sospendere l’interrogatorio e rinviarlo ad altra seduta nel quale potesse raccogliere le scritture di comparazione.
La Corte continua rilevando che nel codice di procedura penale del 1988 non è presente alcuna norma che abbia modificato il quadro normativo a riguardo a parte l’art. 63 c.p.p. che prevede la inutilizzabilità delle dichiarazioni auto indizianti, ma dichiarano i giudici, a mio avviso correttamente, che “il rilascio di saggio grafico non può essere equiparato alle dichiarazioni se non attraverso analogia, ma […] per espressa previsione dell’art. 177 c.p.p., le nullità sono tassative” e inoltre ai sensi dell’art. 191 c.p.p. “ le inutilizzabilità sussistono solo quando una prova è stata acquisita in violazione di un divieto di legge” che non si rinviene nel vigente codice di rito a proposito dell’acquisizione del saggio grafico.
Infine, conclude la Corte ribadendo quanto affermato dalla giurisprudenza più recente (v., su tutte, Cass. Pen., Sez. VI, 02/03/2006, n. 2245, in Riv. Pen., 2007, 6, 678) secondo cui, in tema di indagini preliminari, l’acquisizione delle scritture di comparazione preordinate ad accertamenti tecnici diversi da quelli inerenti alla falsità degli atti (Art. 75 disp. att. c.p.p.) può essere liberamente disposta dal Pubblico Ministero, considerato che si tratta di atto di parte liberamente valutabile dal giudice come elemento indiziario e che non ha valore di prova e non è equiparabile alla perizia.
Dunque, sulla base di queste considerazioni la Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo del ricorso impugnato infondato.

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