25 Aprile 2024, giovedì
HomeNewsPeculato e rivelazione di segreto d’ufficio per il cancelliere che intasca marche...

Peculato e rivelazione di segreto d’ufficio per il cancelliere che intasca marche da bollo e fa visionare fascicoli

Con la pronuncia numero 49133 la sesta sezione penale – chiamata a giudicare sulla condotta di un cancelliere del Tribunale di Palermo che si era appropriato di un contributo unificato di Euro 35, di una marca da bollo di Euro 14,62 e aveva fatto visionare tre fascicoli relativi a ricorsi per decreto ingiuntivo a soggetti estranei – ha avuto modo di prendere nuovamente posizione a proposito delle fattispecie di peculato (art. 314 c.p.) e rivelazione di segreto d’ufficio (art. 326 c.p.).

L’imputato, condannato sia in primo grado sia in appello, aveva presentato ricorso in Cassazione deducendo violazione dell’art. 314 c.p. per insussistenza di un danno patrimoniale della pubblica amministrazione ed assenza di danno significativo al buon andamento della pubblica amministrazione e violazione dell’art. 326 c.p. per insussistenza del pericolo alla pubblica amministrazione o a terzi derivanti dalla diffusione della notizia.

La suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi non fondati.

Quanto al primo aspetto, il delitto di peculato – si legge in motivazione – è integrato nel momento in cui ha luogo l’appropriazione della “res” o del danaro da parte dell’agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla pubblica amministrazione, è già comunque lesiva dell’ulteriore interesse tutelato dall’art. 314 cod. pen. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato (v. tra i precedenti Cass. Sez. 6, n. 26476 del 09/06/2010, Rao, Rv. 248004; Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190).

Quanto al secondo profilo – relativo alla rivelazione del segreto d’ufficio – il ricorrente sostiene che non integrerebbe il delitto in questione l’aver fatto prendere conoscenza dei ricorsi per decreto ingiuntivo non rientrando tali atti tra le “notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete”. Tale assunto non è stato condiviso dai giudici.
La norma, infatti, non si limita a disporre l’obbligo di “mantenere il segreto d’ufficio”, bensì ne definisce anche l’ambito e l’estensione, specificando che l’impiegato “non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso”.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, inoltre, in tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio da parte degli impiegati dello Stato, per “notizie di ufficio che devono rimanere segrete” si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perchè effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto (v. tra i precedenti Cass. Sez. 6, n. 9726 del 21/02/2013, Carta, Rv. 254593; Sez. 6, n. 11001 del 26/02/2009, Richero, Rv. 243578; Sez. 6, n. 30148 del 23/04/2007, Lazzaro, Rv. 237605).
Non vi sarebbe del resto alcuna ragione – specificano i giudici – per cui il contenuto della richiesta di un decreto ingiuntivo – che ben può comprendere notizie personali “sensibili” (economiche, finanziaria, sanitarie…) destinate, per necessità funzionale, alla conoscenza della controparte e dei competenti magistrati e funzionari dell’amministrazione giudiziaria – non dovrebbe godere della tutela rafforzata prevista dalla norma penale, la quale punisce il pubblico ufficiale e la persona incaricata di pubblico servizio che rivela notizie d’ufficio che debbano rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio.

Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti