26 Aprile 2024, venerdì
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Servizi socio-sanitari, Iva 4%

Per le cooperative sociali e i loro consorzi, torna l’Iva del 4% sui servizi socio-sanitario-assistenziali resi a beneficio delle categorie deboli, nonché la facoltà di scegliere, se ritenuto più vantaggioso, il trattamento di esenzione. Le novità sono contenute nell’art. 1, comma 172, della legge numero 147/2013 (Stabilità 2014), che per tali cooperative ripristina, pressoché senza soluzione di continuità, il quadro normativo preesistente alla legge numero 228 del 2012, modificando completamente il contenuto delle disposizioni dei commi 488 e 489 dell’articolo 1 di detta legge. Il tutto “in vista della riforma dei regimi Iva speciali dell’Unione europea”.

La stretta della legge del 2012
Il comma 488 dell’art. 1 della legge 228/2012 aveva disposto la soppressione del n. 41-bis della tabella A, parte II, allegata al dpr 633/72, che assoggettava all’aliquota minima del 4% le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalto o convenzioni in genere.

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