29 Marzo 2024, venerdì
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Legge di Stabilità 2014, come funziona il Fondo di Garanzia per le PMI inserito nel Sistema Nazionale di Garanzia

Al fine di riordinare il plafond delle Garanzie pubbliche erogabili a copertura degli investimenti nelle micro, piccole e medie imprese, la legge di Stabilità 2014 ha istituito il Sistema Nazionale di Garanzia (S.N.G) tra i quali vi è il Fondo di Garanzia per le PMI (istituito con legge n. 662/1996).

Con il Fondo di Garanzia le micro, piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti a rischio zero e realizzare progetti d’investimento ed altre operazioni finanziarie. Garantisce lo Stato!

Chi sono i beneficiari?

Le imprese di micro, piccola e media dimensione, di qualsiasi settore, nonché:

  • imprese femminili, ovvero le società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne; società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno 2/3 da donne; le ditte individuali gestite da donne, che operano nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
  • imprese sociali, ovvero PMI che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale ed iscritte nell’apposita sezione del Registro delle Imprese.
Come si accede alle garanzie e controgaranzie del Fondo Centrale per le PMI?

Per ottenere la garanzia diretta occorre rivolgersi presso l’istituto bancario e chiedere che il finanziamento ovvero altra operazione finanziaria sia acquisita la garanzia del Fondo in sostituzione di altre garanzie.
La garanzia diretta ha effetto dalla data della sua concessione da parte del Comitato di gestione o dalla data di erogazione del finanziamento se questa è successiva alla concessione della Garanzia Diretta. In caso di leasing dalla data di consegna del bene se questa è successiva alla concessione della Garanzia Diretta.

L’accesso alla controgaranzia è invece subordinata alla concessione di garanzie da parte di un Confidi accreditato il quale, a sua volta provvede a richiedere la controgaranzia al Fondo.

Quali sono le operazioni interessate dalle garanzie del Fondo?

1. Operazioni finanziarie con copertura massima del Fondo fino all’80%.

La garanzia diretta del Fondo, è concessa fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie, finalizzate all’attività di impresa, riferite a:

  • imprese ubicate nei territori delle regioni del Mezzogiorno;
  • imprese femminili;

La controgaranzia del Fondo, è concessa fino alla misura massima dell’80% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia accreditato, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.

Importo massimo garantibile può raggiungere 1,5 milioni di euro.

2. Sostegno alle imprese creditrici di Pubbliche Amministrazioni.

La garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 70% dell’ammontare delle operazioni di anticipazione del credito, senza cessione dello stesso, accordate alle PMI che vantano crediti certificati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.

La controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell’80% dell’importo garantito da una Confidi o da altro fondo di garanzia accreditato, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.

L’importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria è pari a 2,5 milioni di euro.

3. Operazioni finanziarie di durata superiore a 36 mesi.

Le operazioni finanziarie finalizzate all’attività di impresa, aventi durata non inferiore a 36 mesi,la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 70% dell’ammontare dell’operazione stessa.

La controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell’80% dell’importo garantito da un Confidi o da altro fondo di garanzia accreditato, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.

L’importo massimo garantibile, per singola impresa beneficiaria, è pari a 2,5 milioni di euro.

4. Operazioni finanziarie per il consolidamento delle passività.

Le operazioni di consolidamento di passività a breve termine (prestiti per il consolidamento di debiti) accordate la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 30% dell’ammontare dell’operazione finanziaria.

La controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima del 60% dell’importo garantito da un Confidi o da altro fondo di garanzia accreditato, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 60%.

5. Operazioni sul capitale di rischio.

Sono ammesse alla garanzia diretta del Fondo le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese, realizzate attraverso aumenti di capitale sociale, se compiute dai fondi comuni di investimento mobiliari chiusi per il tramite delle società di gestione del risparmio e delle società di gestione armonizzate.
La garanzia diretta copre fino al 50% della differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle azioni o quote dell’impresa partecipata, come risultanti dagli atti di compravendita e/o di sottoscrizione.

La controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell’80% dell’importo garantito da un Confidi o da altro fondo di garanzia accreditato, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 60%.

Le partecipazioni garantite dal Fondo devono essere detenute per un periodo non inferiore a 24 mesi e non superiore a 7 anni, pena la decadenza della garanzia.
L’importo massimo garantibile dal Fondo, per singola impresa beneficiaria, è pari a 2,5 milioni di euro.

 

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