29 Marzo 2024, venerdì
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Fisco light alle società agricole

Le società personali e di capitali, escluse in tale ultimo caso quelle per azioni ma comprese le cooperative, non perderanno la tassazione fondiaria, se esercitano le attività agricole. Con un emendamento al ddl stabilità 2014, approvato ieri in commissione bilancio alla camera, viene prevista l’abrogazione dei commi 513 e 514, art. 1, legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) che aveva previsto, a sua volta, l’abrogazione dei commi 1093 e 1094, dell’art. 1, della legge 196/2006 (Finanziaria 2007) che disponevano, rispettivamente, la tassazione fondiaria dei redditi realizzati dalle società agricole commerciali e la determinazione forfetaria del reddito per quelle di trasformazione.

Società agricole. Come indicato in dettaglio nella relazione di accompagnamento all’emendamento in commento, le imprese agricole costituite nella forma delle società personali (snc e sas) o di capitali (srl) e le società cooperative, che sono in possesso dei requisiti delle società agricole, di cui all’art. 2, dlgs 99/2004, potranno esercitare nuovamente l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale (utilizzando i redditi dominicale e agrario), in luogo di quello di impresa (contrapposizione tra costi e ricavi). Le disposizioni richiamate, introdotte dalla legge finanziaria del 2007, hanno permesso di incentivare la formazione delle cosiddette imprese collettive, sulla base di quanto indicato dalla legge sull’orientamento e la modernizzazione del comparto agricolo (dlgs 228/2001), con la possibilità di eseguire cospicui investimenti, mentre la cancellazione, di un regime che ha evitato anche la disparità di trattamento tra le vesti giuridiche utilizzate nell’esercizio della medesima attività, sebbene prorogato per il biennio 2013/2014, ha creato ulteriori difficoltà, proprio per la pianificazione tarata su arco temporale medio-lungo (15-20 anni), nell’ambito delle nuove attività connesse (produzione di energia rinnovabile). In effetti, come si evince chiaramente dalla relazione, la minore redditività derivante da una tassazione basata sui principi del reddito d’impresa drena liquidità, con la conseguenza che le imprese si trovano costrette «a riformulare con banche e istituti finanziari le loro forme di finanziamento, con evidenti aggravi di costi e possibili casi di default».

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