18 Aprile 2024, giovedì
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Trasferimento del lavoratore nell'ambito della stessa azienda

Il Ministero del Lavoro, con nota protocollare 37/20791 del 27 novembre 2013, si è espresso in relazione ad una richiesta di parere in merito alla necessità di provvedere alla formazione dei lavoratori (ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 81/08) che siano stati trasferiti da un servizio all’altro nella stessa azienda, pur mantenendo la medesima qualifica.

Nella nota viene in primo luogo richiamato l’art. 37 comma 4 lett. b) del Testo unico sulla Sicurezza, ove si prevede che la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico, oltre che nel caso di costituzione del rapporto di lavoro, devono avvenire in occasione “del trasferimento o cambiamento di mansioni”, cioè l’obbligo formativo è legato ad una effettiva variazione dei rischi cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore.

Pertanto, la necessità di integrare la formazione del lavoratore andrà valutata in considerazione della prestazione nel nuovo reparto o ufficio presso cui viene trasferito. Tale necessità si verificherà nel momento in cui il nuovo trasferimento potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato.

In sintesi, secondo le indicazioni ministeriali, il lavoratore dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica quando, pur mantenendo la stessa qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.

Invece, nel caso in cui vi sia un trasferimento ad altro reparto o ufficio della stessa unità produttiva, con le stesse mansioni, sarà cura del datore di lavoro considerare l’opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi necessari, tenendo conto, anche sulla base del documento di valutazione dei rischi, della sussistenza delle effettive e concrete esigenze di adeguamento del bagaglio formativo del dipendente.

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