10 Dicembre 2024, martedì
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Per il Gdp di Camerino sono nulle le multe della P.M. fuori dalle strade comunali

Un automobilista è stato sanzionato per eccesso di velocità, rilevata con autovelox, in un tratto di strada statale mentre circolava a 110 km/h, con il limite a 90. Inevitabile la sanzione amministrativa pecuniaria e quella accessoria della decurtazione di  due punti dalla patente.

La tesi del ricorrente
L’automobilista non s’è dato per vinto e ha chiesto l’aiuto di un legale, che non ha minimamente pensato di contestare la contravvenzione sulla base di cavilli quali omologazioni dell’autovelox mancanti o altre questioni tecniche. La sua strategia s’è basata sull’interpretazione del Codice della strada e su una sentenza della Corte di cassazione, la n. 5771/2008, che nella ricostruzione, va precisato, errata della difesa avrebbe stabilito che dalla competenza della polizia municipali sarebbero escluse le autostrade, la strade statali e quelle provinciali. Insomma, lì gli agenti non potrebbero elevare contravvenzioni, riservate ai loro colleghi della Polstrada.

Il giudice di pace di Camerino (Macerata) – sorprendentemente -, Alberto Casadidio, ha accolto in pieno la tesi del legale è ha dichiarato illegittima la sanzione. Osservando, fra l’altro, che “Da diverso tempo, invero, e in altre occasioni quest’ Ufficio ha avuto modo di statuire su identiche circostanze e con medesimi argomenti e di dichiarare quindi la illegittimità della Polizia locale del Comune, perché priva di titolo per agire e quindi prestare di regola servizio ordinario su detta strada”.

Il Comune ha fatto ricorso
La decisione del giudice di pace, però, apre la strada a una valanga di ricorsi da parte di automobilisti sanzionati  con le stesse modalità dagli agenti delle polizie locali. Forse anche per questo il comune di Camerino, affermando che in realtà gli agenti hanno fatto il loro dovere, ha deciso di ricorrere a sua volta contro la sentenza. Siamo in attesa di vedere come andrà a finire una controversia che, non dubitiamo, verrà seguita con molta attenzione sia dagli automobilisti, sia dalle amministrazioni locali.

La giurisprudenza della Cassazione boccia la sentenza
Ai sensi dell’articolo 12 del Codice della strada, l’espletamento dei servizi di polizia stradale compete al corpo di polizia municipale nell’ambito del territorio comunale e, quindi, pur spettando al ministero dell’Interno il coordinamento dei servizi ex articolo 11 dello stesso Codice, alcuna autorizzazione è necessaria per consentire alla polizia locale d’accertare violazioni nel territorio di sua competenza, non essendovi un potere gerarchico dellQuesta Corte ha già più volte avuto modo di chiarire che gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale,in conformità alla regola generale stabilita dall’art. 13 della legge n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa su tutto il territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie su tutto tale territorio, senza che detto potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura sia all’interno che fuori dei centri abitati. Gli accertamenti delle violazioni al Codice della Strada compiuti in tale territorio dagli agenti e ufficiali di Polizia Municipale debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell’organo accertatore, restando l’organizzazione, la direzione ed il coordinamento del servizio elementi esterni all’accertamento, ininfluenti su detta competenza (Cass. 22366/06; 5199/07 e, in motivazione, 14179/07)”.

Ora siamo in attesa della decisione sull’impugnazione.’Amministrazione centrale da conferire ai corpi di polizia municipale. Pur potendo sicuramente il giudice valutare l’eventuale illegittimità dell’atto emesso da organo non competente, la sentenza si fonda su una errata lettura della normativa che (articoli 11 e 12 del Cds), ad avviso del giudice, distinguerebbe l’autorità che “provvede” ai servizi di polizia stradale che è il Ministero dell’Interno, “salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati”, da quella addette all’espletamento di detti servizi, cioè  la Polstrada e le Polizie municipali “nell’ambito del territorio di competenza”, nel quale attribuzioni dirette di esso non esisterebbero al di fuori dei centri abitati.

Sembra chiaro che mentre le “attribuzioni” sono riferite ai “comuni” con evidente riferimento ai programmi e ai piani degli enti locali per la viabilità e la circolazione, lo svolgimento dei servizi di polizia di cui alla legge compete alla polizia municipale in tutto il territorio comunale. L’esercizio della funzioni di polizia stradale dalla polizia municipale “nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza”, senza distinzione tra centro abitato e residuo territorio comunale, è confermata dall’articolo 5 della legge  65/1986 (legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale) e in nessuna norma è prevista l’esigenza dell’autorizzazione del ministero dell’Interno per lo svolgimento dei detti servizi, come requisito di legittimità della contestazione. Il motivo di ricorso è quindi fondato, ben potendo la polizia municipale accertare violazioni del Codice della strada  al di fuori del centro abitato e nel territorio comunale (Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 18 ottobre 2011 n. 21523).

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