Dal 31 ottobre tutte le procedure concorsuali devono utilizzare la posta elettronica certificata come previsto dall’articolo 17, del decreto legge 18/10/12, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2012, n. 221. Il quinto comma del predetto articolo dispone infatti che per le procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 179/2012 (quindi il 19/12/12) per le quali il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore o il commissario giudiziale avevano effettuato la comunicazione rispettivamente prevista dall’articolo 92, 171, 207 l.f. o dall’articolo 22 del decreto legislativo 270/1999, la regole sulla posta elettronica certificata sono operative dal 31 ottobre 2013.
Quindi per il periodo tra il 19 dicembre 2012 e il 31 ottobre 2013 le regole sulla posta elettronica certificata vigevano soltanto per le procedure concorsuali non pendenti alla data del 19/12/12 e per quelle pendenti per le quali i preposti avevano effettuato le comunicazioni previste dagli articoli 92,, 171, 205 l.f. e articolo 22 del decreto legislativo 270/1999.