Con sentenza n. 239 dell’11ottobre 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità dell’articolo 38, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,della legge 7 agosto 2012, n. 134.
L’articolo in questione aggiunge il comma 8-bis all’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) prevedendo una serie di procedure finalizzate a superare situazioni di stallo causate dall’inerzia delle amministrazioni regionali aventi competenza concorrente nell’autorizzazione o concessione relativa alla realizzazione di infrastrutture energetiche strategiche.
«Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l’atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d’intesa con le regioni interessate» (il successivo comma 6, sostituito dalla norma in esame, disciplina il procedimento in caso di mancata definizione dell’intesa nel termine prescritto per il rilascio dell’autorizzazione);(iii) la terza concerne «il mancato rispetto da parte delle amministrazioni regionali competenti dei termini per l’espressione dei pareri o per l’emanazione degli atti di propria competenza».
I giudici costituzionali hanno chiarito che nel caso in cui la legge preveda un’intesa “in senso forte” tra Stato e Regioni, il suo mancato raggiungimento non legittima, di per sé, l’assunzione unilaterale di un provvedimento da parte dello Stato. In tal caso devono essere previste procedure di reiterazione delle trattative al fine di garantire la bilateralità nell’assunzione del provvedimento e la salvaguardia della sfera di competenza costituzionalmente attribuita alla Regione in ossequio al principio di leale collaborazione (sentenza n. 179 del 2012 e sentenza n. 39 del 2013).
In applicazione di questi principi il Giudice adito ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale poiché nel caso di specie solo nel caso di mancata adozione, entro i termini previsti dalla legge, degli atti di competenza delle singole Regioni e “…solo in caso di «ulteriore inerzia» delle amministrazioni stesse, a seguito dell’invito rivolto alle medesime di provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, prevede la rimessione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale decide in merito con la partecipazione della Regione interessata.
In definitiva la norma ha la funzione di superare situazioni di “stallo” causate dall’inerzia delle amministrazioni regionali aventi competenza concorrente nell’autorizzazione o concessione relativa alle opere da realizzare e, pertanto, non viola le competenze costituzionali della Regione, né si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione, che anzi tende ad attuare.