24 Ottobre 2026, sabato
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Droga e volante, non basta l’assunzione: per la Consulta serve un pericolo reale

La Corte costituzionale interviene sull’articolo 187 del Codice della strada, riscritto nel 2024: la sanzione scatta solo davanti a un rischio concreto per la sicurezza

La guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti non è automaticamente punibile. Perché scatti la sanzione è necessario che la condotta sia concretamente idonea a mettere in pericolo la sicurezza della circolazione. È questo il principio fissato dalla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della nuova formulazione dell’articolo 187 del Codice della strada, modificata nel 2024.

La Consulta ha salvato la norma, ma a una condizione decisiva: l’interpretazione deve essere conforme ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività. In altri termini, la semplice presenza di tracce di droga nell’organismo non può bastare, se non è collegata a un rischio effettivo per la guida.

I dubbi dei giudici di merito

A sollevare la questione erano stati tre giudici, preoccupati dagli effetti potenzialmente distorsivi della riforma. L’eliminazione del riferimento allo “stato di alterazione psicofisica” – sostituito dalla sola assunzione di sostanze stupefacenti – avrebbe potuto portare, secondo i magistrati, a punire chi si mette al volante giorni dopo l’uso di una droga, quando ogni effetto sulla capacità di guida è ormai cessato.

Una lettura letterale della norma, hanno osservato, rischiava così di colpire condotte del tutto inoffensive, con esiti irragionevoli e sproporzionati. E soprattutto di creare una evidente disparità di trattamento rispetto alla guida in stato di ebbrezza, che resta legata a soglie precise e a un accertamento puntuale dell’alterazione.

La linea della Consulta

La Corte costituzionale ha risposto chiarendo il perimetro applicativo dell’articolo 187. Non è più necessario dimostrare un’alterazione psicofisica in atto al momento della guida, ma non è nemmeno sufficiente un dato meramente formale o astratto. Occorre invece accertare che le sostanze presenti nei liquidi corporei, per qualità e quantità, siano scientificamente idonee a compromettere le capacità di guida.

Solo quando questa idoneità è dimostrata – e quindi quando la condotta è concretamente capace di generare un pericolo per la circolazione – si configura la punibilità. È il pericolo, non l’assunzione in sé, il fulcro della responsabilità.

Un equilibrio tra sicurezza e diritti

Con questa decisione la Consulta traccia una linea di equilibrio tra l’esigenza, primaria, di tutela della sicurezza stradale e la necessità di evitare un diritto penale e amministrativo sganciato dall’offesa reale. La riforma del 2024 resta dunque in piedi, ma viene ricondotta entro confini costituzionalmente sostenibili.

Il messaggio è chiaro: la lotta alla guida pericolosa non può trasformarsi in una sanzione automatica. Anche di fronte alle droghe, il diritto guarda ai fatti, ai loro effetti concreti e al rischio effettivo per la collettività.

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