A cura di Avv. Prof. Luca Barbuto
SOLUZIONI AL DEBITO
SISTEMI DI ALLERTA ESTERNA – LE SEGNALAZIONI INPS – INAIL- AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE
In un precedente contributo si sono esaminati gli obblighi previsti dagli artt. 3 e 375 del CCII e dall’art. 2086 c.c posti a carico dell’imprenditore individuale e collettivo, di adottare misure ed assetti organizzativi, finalizzati alla emersione preventiva della crisi
E’ stata posta altresì attenzione su quelli che sono i segnali di una probabile crisi ed insolvenza in presenza dei quali è fatto obbligo all’imprenditore di attivarsi.
Questi sistemi vengono definiti di allerta interna, ovvero segnali di crisi che gli stessi amministratori e gli organi interni dovranno individuare tempestivamente per farvi fronte e porre rimedio. Parallelamente a questi il Legislatore della Crisi ha individuato sistemi c.d. di allerta esterna,ovvero obblighi di segnalazione provenienti da soggetti creditori pubblici qualificati, i quali dovranno attivarsi comunicando all’imprenditore la presenza di esposizioni debitorie e ritardi nei pagamenti, al fine di consentire alla stessa impresa di attivarsi per porre rimedio;
L’art. 25 novies del Codice della Crisi indica i creditori pubblici qualificati sui quali incombe il predetto obbligo di segnalazione, ovvero: l’INPS – L’Inal – l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione soggetti che, nel caso di superamento di determinati limiti debitori in capo all’impresa, dovranno attivarsi e procedere con l’inviodi una comunicazione a mezzo posta certificata o in mancanza a mezzo raccomandata contenente l’invito alla presentazione dell’istanza di composizione negoziata della crisi, invito finalizzato alla nomina di un esperto il cui compito sarà quello di agevolare le trattative con i creditori al fine di individuare le soluzioni per il superamento dello squilibrio economico finanziario ed evitare così la probabile crisi o insolvenza.
Ma quali sono i limiti oltre i quali scatta l’obbligo di segnalazione per i creditori qualificati?
L’art. 25 novies prevede:
Per L’INPS l’obbligo di segnalazione, all’imprenditore o all’organo di controllo, in presenza di un ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15 mila per le imprese con la presenza di lavoratori subordinati o parasubordinati, ed euro 5 mila per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati;
L’Inail è tenuta alla segnalazione in presenza di mancato pagamento di premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni superiori ad euro 5 mila;
L’Agenzia delle Entrate dovrà procedere con la segnalazione in caso di esistenza di debiti scaduti, relativi all’imposta sul valore aggiunto, superiore ad euro 5 milarisultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche;
In ultimo, l’Agenzia di Riscossione avrà l’obbligo di segnalazione in caso di esistenza di esposizioni debitorie, auto dichiarate, accertate e scadute da oltre 90 giorni, superiori ad euro 100 mila per le imprese individuali, oltre ad euro 200 mila per le società di persone ed oltre euro 500 mila per le altre società.
Sussiste infine un obbligo a carico delle Banche e degli intermediari finanziari, previsto dall’art. 25 decies, di comunicazione agli organi di controllo societario, ogni variazione, revisione o revoca affidamenti.
Come detto, l’ottica del Legislatore è quella della emersione tempestiva della crisi pertanto il codice prevede tempi rapidi ed obblighi di segnalazione tempestivi a carico dei creditori qualificati, tant’è che, per l’Agenzia delle Entrate il termine è di 60 giorni dalla Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A – per l’Inps 60 giorni dal superamento degli importi di cui al punto precedente.
Sempre nell’ottica di emersione della crisi si segnala il disposto di cui all’art. 25-undecies, il quale prevede l’istituzione, sulla piattaforma telematica nazionale, di un programma informatico gratuito di verifica della sostenibilità del debito esistente e, dunque, della ragionevole perseguibilità del risanamento e per l’elaborazione di piani di rateizzazioni automatici. Se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera i trentamila euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L’imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati.
In generale, con i sistemi di allerta interni ed esterni viene operata una precisa scelta ideologica, ovvero quella di rilevare precocemente l’eventuale stato di crisi dell’impresa per poter procedere con tempestività alla sua eliminazione e consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa, scelta del legislatore italiano del tutto in linea con quella del legislatore europeo che da anni si propone l’obiettivo di una rilevazione tempestiva della crisi, nella prospettiva del mantenimento della continuità aziendale per consentire all’imprenditore di superare lo stato di crisi e di proseguire l’attività imprenditoriale, per garantire ai creditori l’ottenimento di un soddisfacimento del proprio creditoed infine, per evitare alla collettività le esternalità negative connesse alla fuoriuscita dal mercato di un’impresa, segnatamente in termini di perdita di posti di lavoro.