29 Marzo 2024, venerdì
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Separazione, divorzio e minori: Risponde l’Avv. Pasquale De Paola

A cura di Ionela Polinciuc

In generale, la separazione è una sospensione temporanea del matrimonio e dei suoi effetti civili. La separazione è stata istituita per permettere ai coniugi di trovare una riconciliazione. Ma se uno dei due coniugi decide di chiedere il divorzio, come si deve comportare? Oggi, l’Avv. Pasquale De Paola, fa chiarezza.

È possibile ottenere il divorzio immediato senza passare per forza dalla separazione?

“Il divorzio è una causa di scioglimento del matrimonio. Incide solo sugli effetti civili, non intaccando minimamente la sua efficacia religiosa.

La pronuncia di divorzio determina la fine dello status coniugale con tutti i conseguenti effetti, sia personali che patrimoniali.

Prima che possa essere pronunciata una sentenza di divorzio è necessario che sia trascorso un preciso periodo di tempo dalla separazione legale: sei mesi se la separazione è stata consensuale, un anno se la separazione è stata giudiziale.

Ed infatti, mentre con il divorzio i coniugi pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, con la separazione legale, invece, ne sospendono gli effetti, nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio: la separazione è una fase temporanea necessaria, cosiddetta “pausa di riflessione”.

Tuttavia, in casi eccezionali, che la legge disciplina in modo tassativo, è possibile addivenire ad una pronuncia di scioglimento del matrimonio senza dover passare dal gradino intermedio della separazione che, di solito, è obbligatorio. Stiamo parlando del divorzio immediato. Tale eccezionale possibilità è concessa quando, dopo il matrimonio, uno dei due coniugi sia stato condannato, in via definitiva:

-all’ergastolo o a pena superiore ai 15 anni (anche con più sentenze per uno o più delitti non colposi);

-a qualsiasi pena per i reati di incesto; violenza sessuale; atti sessuali con minorenne; induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

-a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;

-a qualsiasi pena per i reati di lesioni volontarie gravi in danno del coniuge o dei figli; maltrattamenti in famiglia; circonvenzione di incapaci in danno del coniuge o di un figlio.

Si può, ancora, richiedere il divorzio immediato quando:

-il matrimonio non sia stato consumato o sia passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso;

-il coniuge straniero abbia ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio, oppure, se abbia contratto all’estero un altro matrimonio.

Nel caso in cui la coppia abbia dei figli, ancora minori, l’accordo deve essere sottoposto ad un controllo di legalità e compatibilità molto più stringente ad opera del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, il quale, solo nel caso di esito positivo, emetterà il decreto di omologazione, giusto? Ma è possibile, però, che l’accordo non riceva l’omologazione anzidetta perché ad esempio si pone in contrasto con la tutela della prole?

‘’La separazione è un istituto giuridico che sospende gli effetti del matrimonio, in attesa di riconciliazione o divorzio.

Può essere consensuale o giudiziale, a seconda se i coniugi separandi abbiano raggiunto o meno un accordo in ordine alla separazione, all’affidamento dei figli e agli aspetti patrimoniali.

La separazione consensuale si può realizzare attraverso:

-il ricorso contenente l’accordo di separazione depositato in Tribunale;

-la procedura della negoziazione assistita, con la necessaria assistenza di un avvocato per parte.

Nel primo caso, l’accordo diviene definitivo e vincolante solo dopo l’emissione del decreto di omologazione da parte del Tribunale: nella fase di valutazione viene sentito anche il parere del Pubblico Ministero.

Tuttavia, l’omologazione non sempre è concessa: infatti, quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi, il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione (art. 158 c.c.).

Nel secondo caso, invece, si tenta di raggiungere un accordo sulle condizioni di separazione attraverso l’assistenza dei rispettivi avvocati di fiducia.

Questa procedura, introdotta nel 2014, consente ai separandi di conseguire lo status di separati senza andare in Tribunale e in breve tempo.

Se viene raggiunto l’accordo, questo viene depositato dagli avvocati nell’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per ottenere il “nulla osta” (nel caso di assenza di figli minorenni) o “l’autorizzazione” (in caso di presenza di figli minorenni) alla trascrizione della separazione.

Se l’accordo non viene raggiunto, si dà atto dell’esito negativo della procedura e le parti, se vogliono separarsi, dovranno esperire la procedura di separazione giudiziale.

Anche attraverso questa procedura, l’attenzione maggiore è prestata ai provvedimenti riguardanti i figli: infatti, qualora il Procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, l’autorizzazione non viene emessa e i separandi dovranno comparire dinanzi al Presidente del Tribunale’’.

Dopo la separazione, il marito è obbligato ad abbandonare la casa? C’è un modo per non lasciare la casa a sua moglie?

‘’Una separazione, anche se avviene consensualmente, non è mai facile e comporta una serie di problemi. Problematica è soprattutto la questione relativa all’assegnazione della casa coniugale, ovvero la casa ove la coppia ha stabilito la dimora durante il matrimonio.

Il principio di diritto è che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.

Pertanto, a fini dell’assegnazione, si terrà conto della presenza o meno di figli minorenni, oppure maggiorenni ma non autosufficienti economicamente.

Nella circostanza in cui vi siano:

-in caso di separazione giudiziale, la decisione spetta al Tribunale e di solito l’assegnazione avviene al genitore collocatario, cioè quello con cui continueranno a vivere i figli dopo la separazione;

-in caso di separazione consensuale, sono gli stessi separati a decidere chi debba continuare a vivere nella casa coniugale; tuttavia, l’accordo è sottoposto al vaglio del Tribunale per verificare l’assenza di pregiudizio dell’interesse dei figli.

Se invece non vi siano figli minorenni o questi siano maggiorenne economicamente autosufficienti, la casa coniugale spetterà al coniuge proprietario. Se è di proprietà di entrambi, se non trovino un accordo circa l’assegnazione si può procedere alla vendita e alla divisione del ricavato.

Fatta questa breve premessa, il marito è obbligato ad abbandonare la casa se questa è stata assegnata alla moglie in base all’analisi suesposta.

Una volta ottenuta l’assegnazione, il genitore assegnatario può imporre all’altro di lasciare la casa avendo, all’occorrenza, tutela legale’’.

Avvocato, chi “spia” il telefono del proprio partner (protetto da password) senza il consenso di quest’ultimo, può essere responsabile del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico?

‘’L’atto dello spiare il telefono del proprio partner senza il suo consenso costituisce, in linea di principio, un reato.

Tuttavia, è opportuno analizzare le singole fattispecie che si possono verificare.

Ed invero, sottrarre con violenza il cellulare al legittimo proprietario con il fine di trovare delle prove di una presunta relazione adulterina configura il reato di rapina.

Utilizzare abusivamente il cellulare del partner con il fine di accedere ai propri profili protetti da password configura il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Per esempio, in una recente sentenza la Corte di Cassazione ha riconosciuto la configurazione del reato di cui sopra a seguito dell’introduzione illecita nel profilo skype del partner per controllare le chat.

Lo stesso reato si configura quando il partner, pur utilizzando le chiavi d’accesso di cui è legittimamente in possesso, si trattenga nel sistema per finalità diverse da quelle previste per l’accesso.

Ed ancora, installare un software spia nel cellulare altrui configura il reato di interferenze illecite nella vita privata altrui.

Sono tutte situazioni che permettono di acquisire prove di una relazione extraconiugale ma in modo illecito e, pertanto, non sono utilizzabili in una causa di separazione o divorzio. Oltre all’inutilizzabilità delle prove si va incontro alla pena prevista per ciascun tipo di reato’’.

I genitori che decidono di mettere la parola fine al loro rapporto coniugale, ma hanno un figlio minore, cosa dice la legge per quanto riguarda il mantenimento e l’istruzione del minore?

‘’I genitori sono obbligati a mantenere la prole sia durante il matrimonio che dopo la separazione e il divorzio.

Tale obbligo permane fino a quando i figli, anche se maggiorenni, non abbiano raggiunto l’autosufficienza economica senza colpa.

Tuttavia, è necessario fare una distinzione sulla base della presenza di figli minorenni o maggiorenni.

1)In presenza di figli minorenni, la previsione del mantenimento non è soggetta ad una specifica richiesta di parte, poiché il giudice, in sede di separazione e divorzio, può provvedervi in totale autonomia.

Il mantenimento, necessario per affrontare le spese ordinarie (abbigliamento, acquisti per la scuola) viene corrisposto mensilmente direttamente al genitore collocatario, ovvero al genitore con cui il minore vive prevalentemente. In caso di collocamento alternato, invece, ciascun genitore mantiene il figlio senza la necessità di dover corrispondere all’altro un assegno mensile.

Le spese straordinarie (viaggi, lezioni private) gravano, in ogni caso, su entrambi i genitori. 2)L’assegno in favore dei figli maggiorenni è soggetto ad espressa richiesta ed è previsto quando questi siano, senza colpa, economicamente non autosufficienti.

Tale assegno è corrisposto direttamente all’avente diritto.

Delineati i principi di diritto, ogni caso è a sé stante e va valutato nella sua singolarità e specificità’’.

Avvocato, ma chi si vuole rivolgersi a Lei come può farlo?

“Avv. Pasquale De Paola. Per maggiori informazioni contattami al seguente indirizzo. e-mail: pasquale.depaola@ordineavvocati.cz.it”.

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